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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine

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le; il contribuente deve comunque pagare almeno l’imposta che sarebbe dovuta in caso di consumo proprio. Non rientra in questa disposizione derogatoria il personale con partecipazioni determinanti all’impresa.

4In caso di permuta si considera controprestazione per ogni singola prestazione il valore di mercato della corrispondente prestazione in contropartita.

5Se la prestazione è effettuata per il pagamento di un debito, si considera controprestazione l’importo del debito estinto; in caso di riparazione con sostituzione di pezzi, la controprestazione è costituita unicamente dalla retribuzione del lavoro eseguito.

6La controprestazione comprende inoltre i tributi di diritto pubblico dovuti dal contribuente, tranne quelli menzionati nell’articolo 3 lettera h numero 7.

7Se la controprestazione versata dal destinatario della prestazione è inferiore a quella convenuta (segnatamente in seguito a sconti, ribassi, perdite) o se la controprestazione ricevuta è restituita (segnatamente per annullamento della fornitura, ribassi concessi successivamente, rimborsi), questa differenza può essere dedotta dalla cifra d’affari imponibile nel rendiconto del periodo in cui la diminuzione della controprestazione è stata contabilizzata o la restituzione è stata effettuata.

8Se la controprestazione versata dal destinatario è superiore a quella convenuta, si deve tener conto di tale differenza nel rendiconto del periodo in cui la controprestazione è stata incassata.

Art. 21 Imposizione dei margini Art. 21 Imposizione dei margini Art. 21 Imposizione dei margini

1Se ha acquistato per rivenderlo un bene mobile usato e accertabile, il contribuente può, ai fini del calcolo dell’imposta sulla vendita, dedurre il prezzo d’acquisto dal prezzo di vendita, a condizione che non abbia avuto diritto alla deduzione dell’imposta precedente sul prezzo d’acquisto o non abbia esercitato tale diritto. È considerato rivenditore chi agisce per proprio conto o sulla base di un contratto di commissione d’acquisto o di vendita per conto di terzi.

2Sono considerati beni mobili usati accertabili anche gli oggetti d’arte, i pezzi da collezione e le antichità, tranne i metalli preziosi e le pietre preziose. Il Consiglio federale definisce questi beni in dettaglio.

3Se i beni di cui ai capoversi 1 e 2 sono acquistati per un prezzo complessivo, l’imposta sulla loro vendita può essere calcolata, alle condizioni fissate in dettaglio dal Consiglio federale, sulla differenza tra il prezzo complessivo d’acquisto e il prezzo com-

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto18