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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine
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Art. 25 Riduzione della deduzione dell’imposta precedente Art. 25 Riduzione della deduzione dell’imposta precedente Art. 25 Riduzione della deduzione dell’imposta precedente
1Se il contribuente utilizza beni, parti di essi o prestazioni di servizi sia per scopi che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, sia per scopi che non vi danno diritto, la deduzione dell’imposta precedente deve essere ridotta proporzionalmente all’utilizzazione.
2Il contribuente deve ridurre proporzionalmente la sua deduzione dell’imposta precedente anche quando riceve contributi del seguente genere:
a. sussidi e altri contributi di diritto pubblico, anche se sono elargiti in virtù di un mandato di prestazioni. Rimborsi, contributi e aiuti finanziari elargiti in caso di forniture all’estero, le cui operazioni sono esenti dall’imposta conformemente all’articolo 19 capoverso 1 numero 1, non sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico;
b. doni;
c. contributi volti al sostegno della ricerca e sviluppo scientifici, versati segnatamente alle università e a istituzioni di ricerca analoghe, purché il beneficiario dei contributi non effettui la ricerca o lo sviluppo su mandato e per i bisogni di chi versa i contributi. Menzionare nei comunicati relativi alla ricerca e allo sviluppo in questione il nome di chi versa i contributi non costituisce una prestazione in contropartita;
d. le tasse cantonali a favore del fondo di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti incluse nel prezzo delle prestazioni di eliminazione e di erogazione, purché tale fondo versi contributi alle aziende di smaltimento dei rifiuti e alle aziende fornitrici d’acqua.
3Le non controprestazioni conformemente all’articolo 3 lettera h non comportano una riduzione della deduzione dell’imposta precedente.
4Se le controprestazioni versate dal contribuente sono inferiori a quelle convenute o se egli ha beneficiato di una restituzione, l’imposta precedente dev’essere calcolata unicamente sulla controprestazione effettivamente pagata o essere ridotta in maniera corrispondente nel rendiconto del periodo in cui la diminuzione della controprestazione è intervenuta.
5Se la prestazione a monte è utilizzata principalmente per operazioni che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, l’imposta precedente può essere dedotta interamente e, come correzione, il consumo proprio può essere imposto alla fine del periodo fiscale.
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto24