Progetto
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 27Fedlex · Progetto
Art. 29 Nascita del diritto alla deduzione dell’imposta pre- Art. 29 Nascita del diritto alla deduzione dell’imposta pre- Art. 29 Nascita del diritto alla deduzione dell’imposta pre-
cedente cedente cedente
Il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sorge:
a. per l’imposta trasferita da altri contribuenti: alla fine del
periodo di rendiconto nel corso del quale il contribuente ha
ricevuto la fattura (rendiconto secondo le controprestazioni
convenute) o ha pagato la fattura (rendiconto secondo le
controprestazioni ricevute);
b. per l’imposta a carico dell’acquirente: al momento in cui il
contribuente dichiara questa imposta nel suo rendiconto
all’Amministrazione federale delle contribuzioni;
c. per l’imposta sull’importazione: alla fine del periodo di
rendiconto nel quale è stata fissata l’imposta e il contri-
buente dispone dell’originale dei documenti d’impor-
tazione.
Art. 30 Prescrizione del credito fiscale Art. 30 Prescrizione del credito fiscale Art. 30 Prescrizione del credito fiscale
1Il credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla fine del
periodo fiscale in cui è sorto.
2Dal momento dell’annuncio di un controllo conformemente
all’articolo 74 capoverso 2 o con il suo inizio in caso di control-
li non preannunciati, il termine di prescrizione, in deroga al
capoverso 1, è ancora di due anni.
3Le prescrizioni di cui ai capoversi 1 e 2 sono interrotte da
qualsiasi atto d’esazione e da qualsiasi dichiarazione scritta che
fissa o rettifica il credito fiscale.
4La prescrizione è sospesa finché il contribuente non può essere
escusso in Svizzera.
5L’interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di
tutte le persone tenute al pagamento.
6Il credito fiscale si prescrive in tutti i casi in dieci anni dalla
fine del periodo fiscale in cui è sorto.
Art. 31 Prescrizione della riscossione dell’imposta Art. 31 Prescrizione della riscossione dell’imposta Art. 31 Prescrizione della riscossione dell’imposta
1Il diritto a esigere imposte, interessi e spese si prescrive cinque
anni dopo che la pretesa è passata in giudicato.
2La prescrizione è sospesa finché il contribuente non può essere
escusso in Svizzera.
10Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, RS 281.1
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto27