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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine

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Art. 29 Nascita del diritto alla deduzione dell’imposta pre- Art. 29 Nascita del diritto alla deduzione dell’imposta pre- Art. 29 Nascita del diritto alla deduzione dell’imposta pre-

cedente cedente cedente

Il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sorge:

a. per l’imposta trasferita da altri contribuenti: alla fine del

periodo di rendiconto nel corso del quale il contribuente ha

ricevuto la fattura (rendiconto secondo le controprestazioni

convenute) o ha pagato la fattura (rendiconto secondo le

controprestazioni ricevute);

b. per l’imposta a carico dell’acquirente: al momento in cui il

contribuente dichiara questa imposta nel suo rendiconto

all’Amministrazione federale delle contribuzioni;

c. per l’imposta sull’importazione: alla fine del periodo di

rendiconto nel quale è stata fissata l’imposta e il contri-

buente dispone dell’originale dei documenti d’impor-

tazione.

Art. 30 Prescrizione del credito fiscale Art. 30 Prescrizione del credito fiscale Art. 30 Prescrizione del credito fiscale

1Il credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla fine del

periodo fiscale in cui è sorto.

2Dal momento dell’annuncio di un controllo conformemente

all’articolo 74 capoverso 2 o con il suo inizio in caso di control-

li non preannunciati, il termine di prescrizione, in deroga al

capoverso 1, è ancora di due anni.

3Le prescrizioni di cui ai capoversi 1 e 2 sono interrotte da

qualsiasi atto d’esazione e da qualsiasi dichiarazione scritta che

fissa o rettifica il credito fiscale.

4La prescrizione è sospesa finché il contribuente non può essere

escusso in Svizzera.

5L’interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di

tutte le persone tenute al pagamento.

6Il credito fiscale si prescrive in tutti i casi in dieci anni dalla

fine del periodo fiscale in cui è sorto.

Art. 31 Prescrizione della riscossione dell’imposta Art. 31 Prescrizione della riscossione dell’imposta Art. 31 Prescrizione della riscossione dell’imposta

1Il diritto a esigere imposte, interessi e spese si prescrive cinque

anni dopo che la pretesa è passata in giudicato.

2La prescrizione è sospesa finché il contribuente non può essere

escusso in Svizzera.

10Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, RS 281.1

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto27