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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine
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te il periodo compreso tra la ricezione della prestazione o l’importazione e il momento in cui i presupposti per la deduzione dell’imposta precedente sono venuti a cadere, l’imposta precedente deducibile deve essere corretta dell’importo del valore attuale del bene o della prestazione di servizi. Per calcolare il valore attuale, l’importo dell’imposta precedente è ridotto, per i beni mobili e le prestazioni di servizi, linearmente di un quinto per ogni anno trascorso e linearmente di un ventesimo per i beni immobili. Il sistema contabile non è rilevante.
4Se un bene è utilizzato solo temporaneamente per scopi che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, la deduzione dell’imposta precedente può essere fatta valere per l’importo dell’imposta su una locazione che verrebbe fatturata a un terzo indipendente.
5È considerato luogo del consumo proprio il luogo nel quale la prestazione di servizi abbandona il settore imponibile dell’impresa.
Capitolo 5: Nascita e prescrizione del credito fiscale e del Capitolo 5: Nascita e prescrizione del credito fiscale e del Capitolo 5: Nascita e prescrizione del credito fiscale e del
diritto alla deduzione dell’imposta precedente diritto alla deduzione dell’imposta precedente diritto alla deduzione dell’imposta precedente
Art. 28 Nascita del credito fiscale Art. 28 Nascita del credito fiscale Art. 28 Nascita del credito fiscale
1In caso di allestimento del rendiconto secondo le controprestazioni convenute il credito fiscale sorge:
a. al momento dell’emissione della fattura, la quale deve avvenire al più tardi tre mesi dopo l’esecuzione della fornitura o della prestazione di servizi;
b. per le prestazioni oggetto di fatture o di pagamenti parziali e consecutivi: al momento dell’emissione della fattura parziale o dell’incasso del pagamento parziale;
c. in caso di pagamenti anticipati come pure di prestazioni senza emissione di fattura o con emissione tardiva della fattura: al momento dell’incasso della controprestazione.
2In caso di allestimento del rendiconto secondo le controprestazioni convenute il credito fiscale sorge al momento dell’incasso della controprestazione.
3In caso di consumo proprio il credito fiscale sorge al momento in cui avviene il consumo.
4In caso di rettifica della deduzione dell’imposta precedente secondo l’articolo 25 capoverso 4 il credito fiscale sorge al momento della diminuzione o del rimborso della controprestazione.
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto26