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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine

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3La prescrizione di cui al capoverso 1 è interrotta da qualsiasi

atto d’esazione e da qualsiasi dilazione.

4L’interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di

tutte le persone tenute al pagamento.

5Se su un credito fiscale viene rilasciato un attestato di carenza

beni, la prescrizione della riscossione si basa sulle pertinenti

disposizioni della LEF10.

Art. 32 Prescrizione della pretesa alla deduzione dell’im- Art. 32 Prescrizione del diritto alla deduzione dell’imposta Art. 32 Prescrizione del diritto alla deduzione dell’imposta

posta precedente e alla restituzione dell’imposta precedente e alla restituzione dell’imposta precedente e alla restituzione dell’imposta

1La pretesa alla deduzione dell’imposta precedente e alla resti-

tuzione delle imposte pagate a torto si prescrive in cinque anni

dalla fine dell’anno civile in cui è sorta.

2La prescrizione è interrotta dall’esercizio di tale pretesa nei

confronti dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.

3La prescrizione è sospesa finché è pendente una procedura di

decisione, di reclamo o di ricorso sulla pretesa fatta valere.

4La pretesa si prescrive in tutti i casi in dieci anni a contare

dalla fine del periodo fiscale in cui è sorta.

Titolo terzo: Imposta sulle prestazioni di servizi da im- Titolo terzo: Imposta sulle prestazioni di servizi da Titolo terzo: Imposta sulle prestazioni di servizi da

prese con sede all’estero (imposta a carico imprese con sede all’estero (imposta a cari- imprese con sede all’estero (imposta a cari-

dell’acquirente) co dell’acquirente) co dell’acquirente)

Art. 33 Assoggettamento Art. 33 Assoggettamento Art. 33 Assoggettamento

1Soggiacciono all’imposta:

a. le prestazioni di servizi di imprese con sede all’estero, se il

prestatore non è assoggettato all’imposta sul territorio sviz-

zero e il luogo della prestazione si trova sul territorio sviz-

zero ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1;

b. l’importazione di supporti dati senza valore di mercato

(art. 38 cpv. 2).

2È assoggettato all’imposta per le prestazioni di cui al capover-

so 1:

a. chi è contribuente secondo l’articolo 9 capoverso 1; o

b. chi acquista per più di 10 000 franchi nell’anno civile pre-

stazioni di servizi da imprese con sede all’estero.

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto28