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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine
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Art. 26 Sgravio fiscale successivo Art. 26 Sgravio fiscale successivo Art. 26 Sgravio fiscale successivo
1Se i presupposti per la deduzione dell’imposta precedente non erano dati al momento della ricezione della prestazione o dell’importazione, ma si verificano successivamente, la deduzione dell’imposta precedente può essere effettuata, fatti salvi i capoversi 2 e 3, nel rendiconto del periodo fiscale in cui i presupposti sono adempiti.
2Se il bene o la prestazione di servizi sono stati utilizzati durante il periodo compreso tra la ricezione della prestazione o l’importazione e l’adempimento dei presupposti di deduzione dell’imposta precedente, l’imposta precedente deducibile si limita al valore attuale del bene o della prestazione di servizi. Per calcolare il valore attuale, l’importo dell’imposta precedente è ridotta, per i beni mobili e le prestazioni di servizi, linearmente di un quinto per ogni anno trascorso e linearmente di un ventesimo per i beni immobili. Il sistema contabile non è rilevante.
3Se un bene è utilizzato solo temporaneamente per scopi che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, la deduzione dell’imposta precedente può essere fatta valere per l’importo dell’imposta su una locazione che verrebbe fatturata a un terzo indipendente.
Art. 27 Consumo proprio Art. 27 Consumo proprio Art. 27 Consumo proprio
1Se i presupposti per la concessione della deduzione dell’imposta precedente vengono successivamente a cadere, la deduzione dell’imposta precedente deve essere corretta al più tardi alla fine del periodo fiscale nel quale i relativi presupposti sono venuti a cadere.
2Vi è consumo proprio quando il contribuente preleva durevolmente o temporaneamente dalla sua impresa beni o prestazioni di servizi per i quali ha dedotto totalmente o parzialmente l’imposta precedente o l’ha ottenuta nell’ambito della procedura di notifica, e:
a. li utilizza per scopi estranei all’impresa, in particolare per il suo uso privato o per l’uso del suo personale;
b. li utilizza per un’attività esclusa dall’imposta;
c. li destina a uno scopo gratuito; fanno eccezione i regali sino a 300 franchi per destinatario e per anno, nonché i regali pubblicitari e i campioni di merci volti a realizzare operazioni imponibili o esenti dall’imposta; o
d. sui quali egli ha ancora il potere di disporre al momento della fine dell’assoggettamento all’imposta.
3Se il bene o la prestazione di servizi sono stati utilizzati duran-
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto25