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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine

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Art. 37 Soggetto dell’imposta Art. 37 Soggetto dell’imposta Art. 37 Soggetto dell’imposta

1È debitore dell’imposta il debitore doganale secondo l’articolo

70 capoversi 2 e 3 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane

(LD).

2La responsabilità solidale ai sensi dell’articolo 70 capoverso 3

LD è soppressa per le persone che allestiscono professional-

mente dichiarazioni doganali (art. 109 LD) se l’importatore:

a. ha diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 23);

b. ha fornito garanzie all’Amministrazione federale delle do-

gane per gli importi d’imposta (art. 42 cpv. 2);

c. ha ricevuto la fattura d’imposta da parte dell’Ammini-

strazione federale delle dogane; e

d. ha conferito un mandato di rappresentanza diretta alla per-

sona che allestisce professionalmente dichiarazioni doga-

nali.

3L’Amministrazione federale delle dogane può esigere dalla

persona che allestisce professionalmente dichiarazioni doganali

la prova del suo potere di rappresentanza.

Art. 38 Oggetto dell’imposta Art. 38 Oggetto dell’imposta Art. 38 Oggetto dell’imposta

1È imponibile l’importazione di beni, anche di quelli ammessi

sul territorio svizzero in franchigia doganale.

2Se al momento dell’importazione di un supporto dati non è

possibile stabilirne un valore di mercato, il valore del supporto

dati, comprese le relative prestazioni di servizi e i relativi diritti,

è oggetto dell’imposta a carico dell’acquirente (art. 33–35).

3In caso di più prestazioni combinate le disposizioni

dell’articolo 16 si applicano per analogia.

Art. 39 Importazioni esenti d’imposta Art. 39 Importazioni esenti d’imposta Art. 39 Importazioni esenti d’imposta

1È esente d’imposta l’importazione di:1 È esente d’imposta l’importazione di:1 È esente d’imposta l’importazione di:

1. beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui am- 1. beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui am- 1. beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante; il Dipartimento fede- montare d’imposta è irrilevante; il Dipartimento fede- montare d’imposta è irrilevante; il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli; rale delle finanze disciplina i dettagli; rale delle finanze disciplina i dettagli;

2. organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livel- 2. beni ammessi in franchigia doganale in virtù 2. beni ammessi in franchigia doganale in virtù lo medico e da ospedali, nonché sangue umano intero dell’articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g e i-l LD, ad dell’articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g e i-l LD, ad da parte di titolari dell’apposita licenza; eccezione di manoscritti, francobolli valevoli per eccezione di manoscritti, francobolli valevoli per

3. opere d’arte create personalmente da pittori e scultori e l’affrancatura sul territorio svizzero e altri valori di l’affrancatura sul territorio svizzero e altri valori di importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro bollo ufficiali; bollo ufficiali;

ordine, tranne la controprestazione ai sensi dell’articolo 3. beni conformemente all’articolo 19 capoverso 1 nume- 3. beni conformemente all’articolo 19 capoverso 1 nume-40 capoverso 1 lettera d; ro 8, importati nell’ambito di una fornitura di imprese ro 8, importati nell’ambito di una fornitura di imprese

4. beni ammessi in franchigia doganale in virtù del traffico aereo secondo l’articolo 19 capoverso 1 del traffico aereo secondo l’articolo 19 capoverso 1 dell’articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g e i-l LD; numero 8 o introdotti sul territorio svizzero da tali im- numero 8 o introdotti sul territorio svizzero da tali im-

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