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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine

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nicato all’ufficio incaricato della tenuta del registro che le pretese in virtù della presente legge sono estinte o coperte da garanzie.

Titolo settimo: Disposizioni penali Titolo settimo: Disposizioni penali Titolo settimo: Disposizioni penali

Art. 83 Sottrazione d'imposta Art. 83 Sottrazione d'imposta Art. 83 Sottrazione d'imposta

1Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, procura a sé o ad altri un profitto fiscale illecito, in particolare sottraendosi all’imposta o non trasferendola al fisco, oppure ottenendo un’esenzione, un abbuono, un rimborso o una deduzione ingiustificati dell’imposta, è punito, in caso d’intenzionalità, con la multa sino al quintuplo dell’importo d’imposta sottratto o del profitto illecito o, in caso di negligenza, sino all’importo d’imposta sottratto o del profitto illecito.

2In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno. Sono circostanze aggravanti l’ingaggio di una o più persone allo scopo di commettere un’infrazione al diritto dell’IVA, nonché la perpetrazione per mestiere o abituale di infrazioni al diritto dell’IVA.

3Il tentativo e la partecipazione sono punibili.

4Se non è possibile determinarlo con precisione, l'importo d'imposta sottratto è fissato d'ufficio (art. 75).

Art. 84 Violazione di obblighi di procedura Art. 84 Violazione di obblighi di procedura Art. 84 Violazione di obblighi di procedura

1Per quanto un’altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza e indipendentemente da un eventuale profitto fiscale illecito per sé o per altri:

a. non si annuncia come contribuente;

b. non dichiara per tempo l'imposta o non presta debitamente le garanzie richieste;

c. non tiene regolarmente, allestisce, conserva o produce i libri contabili, i giustificativi, le carte d’affari e altri documenti;

d. non fornisce informazioni o le fornisce in modo inesatto oppure omette di dichiarare o dichiara in modo inesatto dati e beni determinanti per la riscossione dell’imposta o per la verifica dell'assoggettamento;

e. nelle fatture o in altri documenti indica un'IVA non dovuta o dovuta per un importo diverso da quello indicato;

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto55