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Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 62 pagine
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5La notificazione della decisione concernente il credito vale come inizio dell’azione ai sensi dell’articolo 279 LEF22. Il termine per promuovere l’esecuzione decorre dal momento in cui la decisione relativa al credito è passata in giudicato.
6Le garanzie sono fornite sotto forma di depositi in contanti, fideiussioni solidali solvibili, garanzie bancarie, cartelle ipotecarie e ipoteche, polizze di assicurazione sulla vita con valore di riscatto, obbligazioni in franchi svizzeri quotate in borsa di debitori svizzeri o obbligazioni di cassa di banche svizzere.
Art. 82 Altri provvedimenti di garanzia Art. 82 Altri provvedimenti di garanzia Art. 82 Altri provvedimenti di garanzia
1L’eccedenza delle imposte precedenti deducibili sull’imposta dovuta può essere:
a. destinata alla compensazione di debiti di periodi precedenti; oppure
b. accreditata per compensare debiti di periodi successivi, se il contribuente è in ritardo con i pagamenti o per altri motivi il credito fiscale appare verosimilmente messo in pericolo. L’importo accreditato frutta interesse, allo stesso tasso di quello rimuneratorio, a contare dal 61° giorno dopo la ricezione del rendiconto da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni e sino al momento della compensazione;
c. compensata con una prestazione di garanzia chiesta dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.
2I contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero devono designare, per l’adempimento dei loro obblighi, un incaricato con domicilio o sede sociale sul territorio svizzero. Tale designazione non equivale tuttavia alla costituzione di uno stabilimento d’impresa ai sensi delle disposizioni sulle imposte dirette. L'Amministrazione federale delle contribuzioni può inoltre esigere adeguate garanzie conformemente all'articolo 81 capoverso 6.
3In caso di ripetuto pagamento tardivo, l’Amministrazione federale delle contribuzioni può obbligare in avvenire il contribuente a dichiarare e pagare l’imposta mensilmente o quindicinalmente.
4Una persona giuridica o uno stabilimento di un’impresa estera può essere cancellato dal registro svizzero di commercio soltanto se l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha comu-
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22RS 281.1
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto54