Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 120 pagine

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l’imposta è accollata alle organizzazioni. Per queste ultime l’IVA non è un gioco a somma nulla. Per risolvere questo problema gli erogatori di sussidi, perlopiù Cantoni e Comuni, dovrebbero aumentare i sussidi. Una situazione simile è inquietante in un’ottica federativa e ingiustificabile sul piano della politica statale. L’Unione dei Teatri Svizzeri (134) e la Verband Schweizerischer Berufsorchester (522) escludono un aumento dei sussidi in questo momento. Secondo l’Université de Lausanne (266) alcuni aiuti economici esterni potrebbero essere messi in discussione, in particolare quelli dell’UE e di finanziatori privati svizzeri o esteri.

Anche l’alternativa 2 ha raccolto poche preferenze (ad es. dal Cantone di BE) (4).

La Swiss Olympic Association (167) ritiene che l’alternativa 2 sia la migliore dopo la numero 3, pur sollevando il problema di delimitazione tra sussidi "propri" e "impropri". L’Université de Lausanne (266) dichiara che questa distinzione implica un concetto attualmente già contemplato nelle disposizioni legali (art. 8 OLIVA), nella giurisdizione e nella prassi.

La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione, in particolare quelli appartenenti ai settori collettività pubbliche, trasporti, sociale, sport, formazione, cultura e ambiente si sono espressi a favore dell’alternativa 3. I partecipanti della cerchia culturale affermano che questa misura migliora le condizioni quadro fiscali del settore nazionale dell’utilità pubblica per la comunità e, non da ultimo, sgrava le collettività pubbliche. Diversi partecipanti ritengono che questa alternativa sia la migliore per efficienza e conformità. Secondo l’Unione dei Teatri Svizzeri (134) l’adozione dell’alternativa 3 conformerebbe l’ordinamento svizzero a quello europeo e appianerebbe le differenze in ambito di concorrenza tra istituti culturali svizzeri ed europei. Essa auspica pertanto che all’articolo 25 capoverso 2 sia disposto che i sussidi e i doni a imprese attive in ambito culturale a scopo di utilità pubblica e con mandato di prestazioni da parte dei poteri pubblici non implicano una riduzione della deduzione d’imposta precedente. La Camera fiduciaria (172) termina domandando che il concetto di sussidio sia definito in modo preciso e conforme alla pertinente legislazione in vigore.

Le FFS (37) ritengono inopportuna l’affermazione secondo cui la soppressione della riduzione della deduzione d’imposta precedente, in caso di ottenimento di sussidi, consente di effettuare uno sgravio fiscale successivo (pag. 227 rapporto esplicativo sul progetto di consultazione). Infatti, continuano le FFS, lo sgravio fiscale successivo avviene solo con un’imposizione delle prestazioni finora esentasse. Le FFS (37), Litra (93) e l’Unione dei trasporti pubblici (183) propongono di completare le disposizioni transitorie con una norma che esclude uno sgravio fiscale successivo con effetto retroattivo se vi è riduzione della deduzione d’imposta a seguito dell’erogazione di sussidi e indennità a imprese di trasporto concessionarie da parte dei poteri pubblici. La Posta Svizzera (39) suggerisce invece una disposizione transitoria che neghi il diritto ad uno sgravio fiscale successivo con effetto retroattivo in caso di soppressione della riduzione d’imposta precedente a seguito dell’ottenimento di sussidi.

Copertura dei deficit all’interno delle collettività pubbliche ("sussidi incorciati")

Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione, fra cui PLS (52), Unione svizzera delle arti e mestieri (65), Centre Patronal (77), Società Svizzera dei Farmacisti (133), Gastrosuisse (181) e l’Amministrazione fiscale del Liechtenstein (203), sono favorevoli ad una riduzione della deduzione d’imposta precedente anche in caso di copertura di deficit all’interno della collettività.