Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/14: Ordinanza sulla maturità professionale federale · 17 pagine
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Viene inoltre chiesto che nei cicli di formazione per titolari di un attestato federale di capacità venga dichiarato esplicitamente, secondo il capoverso 1 lettera b che è possibile seguire la formazione anche part time o in forma modulare.
Art. 13 Procedura e condizioni di ammissione
Al capoverso 1 ci si attende la specificazione che chi è stato ammesso nel Cantone di domicilio ha diritto a seguire la formazione anche in altri Cantoni.
Art. 14 Convalida di apprendimenti già acquisiti
Ci si interroga sulla differenza tra le espressioni «chi dispone» e «chi dimostra di possedere».
Chi dispone delle competenze ha il diritto di essere dispensato dalla frequenza delle lezioni.
Chi dimostra di possedere le competenze, ossia dimostra che le relative prestazioni sono state valutate in sede di esame, ha il diritto di essere dispensato dall'esame finale.
Sezione 4: Valutazione delle prestazioni e promozione
Art. 15 Valutazione delle prestazioni
La valutazione delle prestazioni e il calcolo delle note vengono accettati. Le scuole universitarie professionali e le regioni in cui si è affermata una graduatoria scolastica, deplorano che per le note non siano previsti i decimali di punto.
Art. 16 Promozione
Riguardo al capoverso 3 emergono dubbi sull‟esclusione dall‟insegnamento della maturità professionale in scuole a tempo pieno, in quanto essa non è possibile. Già oggi, in caso di non promozione in scuole a tempo pieno (scuole medie di commercio, scuole di arti e mestieri) vengono avanzate delle proposte interne alla scuola, cantonali o intercantonali o ricercate delle soluzioni affinché come primo attestato di formazione professionale di base possa essere rilasciato il diploma di commercio o l‟attestato federale di capacità, a seconda delle prestazioni fornite.
L‟esclusione da una classe di maturità professionale può anche comportare la ripetizione di un anno di insegnamento per la maturità professionale.
Il capoverso 4 viene reputato adeguato, anche se alcuni lo mettono in discussione asserendo che anche per professionisti qualificati dovrebbe essere possibile una promozione. Le esperienze raccolte con gli attuali cicli di formazione MP-2 dimostrano che non è ragionevole che i professionisti qualificati non promossi continuino a frequentare l‟insegnamento fino agli esami finali per poi essere bocciati all‟esame di maturità professionale a causa delle troppe note scolastiche insufficienti. Anche in questo caso va indicata la possibilità della ripetizione.
Art. 17 Insegnamento per la maturità professionale in lingua straniera
La promozione dell‟insegnamento plurilingue viene valutata positivamente.
Sezione 5: Esame di maturità professionale
Art. 18 Definizione
Il termine “esame di maturità professionale” viene ritenuto appropriato.