Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/14: Ordinanza sulla maturità professionale federale · 17 pagine

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Art. 19 Disciplinamento, preparazione e svolgimento

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Art. 20 Esami finali

Capoverso 2: i rappresentanti dei docenti deplorano il fatto che nei campi di apprendimento interdisciplinare non si svolgano esami finali poiché temono che in questo modo le prestazioni fornite si limitino al minimo indispensabile.

Capoverso 4: molteplici sono le riserve nei confronti di una centralizzazione degli esami. Si teme che in questo modo il livello di qualità degli esami finali diminuisca e che il lavoro di coordinamento sia enorme. D‟altra parte viene richiesto, proprio in relazione a questo punto, che il termine «regionale» non venga interpretato in modo così vago, ma che la Confederazione lo espliciti almeno come «regioni linguistiche».

Capoverso 5: il coinvolgimento delle scuole universitarie professionali nella preparazione degli esami non viene ritenuto assolutamente necessario. L‟impegno e il coinvolgimente delle scuole universitarie professionali è importante in sede di elaborazione del programma quadro d‟insegnamento e dei programmi d‟istituto.

Art. 21 Periodo

Nelle formazioni di base organizzate dalla scuola che prevedono periodi di pratica al termine della formazione, il periodo del progetto didattico interdisciplinare deve essere fissato in modo che quest‟ultimo possa essere eseguito facendovi confluire l‟esperienza raccolta nel mondo del lavoro. Tuttavia, ciò non può avvenire dopo la pratica, bensì «durante» o «nel corso» del periodo di pratica.

Art. 22 Diplomi di lingue riconosciuti

La possibilità di integrare diplomi di lingue nell‟esame di maturità professionale è stata introdotta e accettata. Tuttavia, viene chiesto che il processo che conduce al riconoscimento dei diplomi di lingue venga disciplinato nel programma quadro d‟insegnamento. Non tutti i diplomi di lingue ottenibili sul mercato sono compatibili con gli obiettivi della cultura generale approfondita, essendo orientati alla competenza in materia di lingue straniere richiesta sul mercato del lavoro.

Art. 23 Calcolo delle note

I partecipanti alla consultazione dichiarano che il calcolo delle note è molto più chiaro rispetto a quello dell‟ordinanza sulla maturità professionale ancora in vigore.

Per quanto concerne il capoverso 3 si chiede che venga mantenuta la prassi attuale secondo cui la nota scolastica, che contribuisce nella misura del 50 per cento al calcolo delle note delle materie, risulta dalle prestazioni degli ultimi due semestri d‟insegnamento e non dalle prestazioni dell‟intero periodo di formazione.

Art. 24 Superamento

La norma per il superamento dell‟esame di maturità professionale viene ritenuta adeguata. Viene accolta favorevolmente la valutazione delle prestazioni fornite nell'ambito del progetto didattico interdisciplinare mediante una nota a sé stante.

Art. 25 Ripetizione

La normativa che disciplina la ripetizione viene accettata.

Tuttavia, è ancora necessario definire come e quando un progetto interdisciplinare insufficiente debba essere rivisto. In caso di campi d‟apprendimento interdisciplinare valutati in modo insufficiente si tratta di riflettere se è più opportuno un esame oppure una revisione o ripetizione.