Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/14: Ordinanza sulla maturità professionale federale · 17 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati
1. Compendio
Il 24 aprile 2008, il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulla revisione totale dell‟ordinanza sulla maturità professionale federale. La scadenza per l‟inoltro dei pareri era fissata al 15 agosto 2008, termine prolungato fino al 15 settembre per i Cantoni, su loro richiesta.
Complessivamente sono pervenuti 151 pareri (dettagli cfr. punto 4).
29 Cantoni e Conferenze cantonali
6 partiti
2 organizzazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna
9 organizzazioni mantello dell‟economia
24 scuole universitarie
38 livello secondario II
38 organizzazioni del mondo del lavoro, ulteriori cerchie interessate
5 Confederazione/Amministrazione
Con l‟entrata in vigore della legge sulla formazione professionale1 nel 2004 e l‟obbligo di elaborare entro cinque anni le relative ordinanze, è necessario emanare a livello di Consiglio federale l'ordinanza sulla maturità professionale, che era finora un testo legislativo dell‟Ufficio federale.
L‟ordinanza sulla maturità professionale fa proprie le esperienze e i risultati di quasi 15 anni di maturità professionale, disciplina i punti per i quali è necessaria un‟uniformità a livello nazionale, concede uno spazio adeguato agli sviluppi futuri nella formazione professionale e nelle scuole universitarie professionali e aspira a rendere il già molto apprezzato modello della maturità professionale ancora più interessante sia per i giovani, sia per le scuole dove essi proseguono la formazione o per il mercato del lavoro.
L‟obiettivo della maturità professionale è porre le premesse per studiare in una scuola universitaria professionale (cfr. legge sulla formazione professionale, art. 25). Ciò significa che, sulla base e come complemento alla formazione professionale di base con certificato federale di capacità, viene impartita una formazione approfondita di cultura generale.
1