Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine

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relazione con catastrofi naturali o gravi atti di violenza criminale (per es. attacchi terroristici, prese d'ostaggi, gravi attacchi a banche). Per ragioni operative e tattiche, gli impieghi urgenti sono limitati sotto il profilo temporale a poche ore e nello spazio a zone di intervento chiaramente delimitate. L'impiego di mezzi ausiliari consente, da un lato, un appoggio tecnicamente efficace alle autorità di polizia e al Corpo delle guardie di confine e, dall'altro, offre al personale militare la possibilità di mettere opportunamente alla prova nel quadro di impieghi concreti le capacità acquisite durante l'addestramento.

L'espressione «apparecchi e impianti di sorveglianza» non comprende soltanto gli apparecchi di sorveglianza in senso stretto (come ad es. le camere e i microfoni), ma anche altre parti del sistema (come ad es. le centrali) alle quali i dati vengono trasmessi. Le presenti disposizioni costituiscono anche la base per l'impiego, ad esempio, di sistemi di sorveglianza per la protezione di opere su piazze di tiro e piazze d'armi nonché per la protezione di altri impianti militari.

Articolo 86

Il presente articolo autorizza e obbliga il Consiglio federale, per ciascun sistema d'informazione militare, a emanare disposizioni di dettaglio relativamente a campi tematici chiaramente delimitati. Tali disposizioni rivestiranno la forma di ordinanze esecutive. La LSIM è la base legale per il principio e l'esistenza dei sistemi d'informazione militari e disciplina lo scopo del trattamento dei dati e gli utenti. Appare per contro adeguato, ed è compatibile con la LPD, delegare al Consiglio federale la regolamentazione di altri aspetti in disposizioni di atti legislativi subordinati. Detti altri aspetti sono segnatamente caratterizzati da un elevato grado di dettaglio e possono subire spesso modifiche (per es. creazione di una nuova autorità, nuove forme di partecipazione finanziaria dei Cantoni, innovazioni tecniche). Questa delega consentirà al Consiglio federale di reagire alle nuove situazioni con la necessaria flessibilità nel pieno rispetto delle condizioni quadro stabilite dalla legge.

Modifica del diritto vigente (allegato)

1. Codice penale svizzero

Articoli 359 e 360bis

In seguito al venir meno della ripresa nel PISA di determinati dati penali del casellario giudiziale (cfr. commento all'art. 13 LSIM), devono ora essere descritti con maggiore precisione i compiti che consentono un accesso al casellario giudiziale da parte degli organi competenti dell'esercito e della protezione civile.

Il Gruppo del personale dell'esercito menzionato finora all'articolo 360bis capoverso 2 lettera d non esiste più dall'ultima riorganizzazione dell'amministrazione militare nel quadro della riforma Esercito XXI. Il compito di accedere al casellario giudiziale incombe ora allo Stato maggiore di condotta dell'esercito. Va pertanto effettuata una correzione in tal senso.