Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 12 pagine

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Tema Chiaro Consenso con Tenden- Chiaro rifiuto Ten-

consenso critiche puntuali / ziale denza proposte di rifiuto modifiche

BL1, VS1, JU1, VD1,

Liquidazione di immobili

NE1, FR1,

militari (LM 130a)

UDC2,

GSsE3, CSP4,5

Affermazioni fondamentali:

1 In occasione della vendita di immobili militari non più necessari devono essere considerati in primo luogo i Cantoni e i Comuni; la legge dev'essere completata di conseguenza (proposta NE, JU, FR: La possibilità di acquistare

immobili è prioritariamente offerta alle collettività pubbliche (Cantoni, Comuni) e in seguito agli acquirenti privati).

2 Non deve pregiudicare la sovranità budgettaria del Parlamento, le direttive della Confederazione in materia di

aggiudicazioni, la tutela del segreto o la protezione dei dati.

3 Il cpv. 3 non è necessario. Inoltre mancano dati sui costi.

4 Prevedere la consegna a un prezzo di favore ai precedenti proprietari (e ai loro eredi) nonché per scopi di pubblica utilità.

5 Cpv. 3: cancellare. Non creare alcuna legislazione speciale, se del caso disciplinare nella legge sulla promozione della cultura.

UR1,LU1,GR1,SO1, GSsE cfd,DpP, sgv2,

Attività commerciali

BL1, BS1,OW2,3, ASTAG2

(LM 148i, LPPC 73a)

BE3,4, AG1,3, SH1,3,

VS3, SZ3, TG3,JU3,

VD3,5, NE3, AR1,3,

FR3, SG6,

PS,PPD,PLS

USC, SSCC1, UPS8,

sgv9, ASTAG9,

FER9,GSsE10,

CSP11

Affermazioni fondamentali:

1In caso di locazione di oggetti occorre prevedere che le organizzazioni/le organizzazioni partner della protezione della popolazione abbiano la priorità e possano locare gli oggetti a condizioni minime.

2Le prestazioni commerciali vanno di principio fornite almeno a prezzi che coprano i costi (costi integrali).

3Le organizzazioni/Le organizzazioni partner della protezione della popolazione devono poter ottenere le prestazioni commerciali a condizioni di favore (BE: gratuitamente).

4Nuovo cpv. 3: La messa a disposizione di apparecchiature, materiale, veicoli ecc. alla protezione civile per impieghi in caso di catastrofe e in situazioni d'emergenza, ma anche per impieghi a favore della collettività a livello nazionale avviene gratuitamente. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport disciplina i dettagli.

5Le attività commerciali devono limitarsi al settore pubblico; non dev'essere ammessa alcuna concorrenza nei confronti del settore privato.

6Riformulare il cpv. 2: Le prestazioni commerciali a favore di terzi sono fornite, sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che coprano almeno i costi. Per le organizzazioni partner dell'esercito e della protezione della popolazione possono essere applicate eccezioni e nella pianificazione dell'occupazione esse hanno la priorità nei confronti di terzi.

7Occorre rinunciare alla creazione di una base legale.

8Prezzi che coprono i costi non sono sufficienti per impedire distorsioni della concorrenza. Devono essere contabilizzati i costi integrali.

9Escludere una concorrenza non necessaria all'economia privata.

10 Prezzi che coprono soltanto i costi comportano una concorrenza nei confronti delle aziende private.

L'amministrazione dell'esercito è pertanto avvantaggiata nei confronti del servizio civile (art. 6 LSC).

11 Il DDPS non deve entrare in concorrenza con attività dell'economia privata. Occorre esigere la non incidenza sul mercato del lavoro (analogamente all'art. 6 LSC); il principio dei costi integrali non è sufficiente.

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