Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 12 pagine
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2.2 Impiego di mezzi di sorveglianza militari La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione riconosce direttamente o indirettamente la necessità di disciplinare l'impiego di mezzi di sorveglianza militari a livello di legge, rispettivamente non ne contesta di principio l'impiego. Numerose parti hanno però formulato critiche affermando che si tratta di disposizioni di delegazione troppo vaghe e chiedono di esaminarne le limitazioni.
Referendum LMSI5,
Impieghi di apparecchi di
PLR1,2,, PS3,4 Diritti
sorveglianza (tra i quali i
fondamentali6,
ricognitori telecomandati) (LSIM 80-86) GSsE
Affermazioni fondamentali:
1 Art. 80: descrivere e limitare il genere di apparecchiature impiegabili in modo tale che non sia necessaria alcuna revisione della legge in caso di piccole innovazioni tecniche.
2 Art. 81: il testo di legge non menziona a quali condizioni è consentito l'impiego di mezzi di sorveglianza al di fuori del servizio d'appoggio. Cpv. 2: la procedura di autorizzazione non è appropriata. Prevedere un'autorizzazione da parte dell'autorità politica (Consiglio federale).
3 Art. 81 cpv. 2: esaminare un completamento nel senso che «è escluso il loro impiego in casi di lievi minacce per la sicurezza o di semplici infrazioni» oppure limitare alla protezione da gravi minacce alla sicurezza interna.
4 Art. 84: il PS parte dal presupposto che con la formulazione di questo articolo (segnatamente del capoverso 2) vi sia la garanzia che i dati raccolti in occasione di impieghi sotto alta vigilanza civile siano esclusivamente a disposizione di autorità civili.
5 Art. 81: l'appoggio alle autorità civili con mezzi di sorveglianza è rifiutato.
6 In generale: disposizioni di delegazione eccessivamente vaghe. Manca qualsiasi limite. Le disposizioni concernenti la trasmissione di dati a altri organi sono formulate in maniera eccessivamente imprecisa.