Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
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obbligatoria secondo il principio della mutualità (art. 61 cpv. 2 LAINF). Questo significa, tra l’altro, che può utilizzare i propri proventi unicamente per gli scopi dell’assicurazione e che non può distribuire gli utili. L’INSAI non riceve sussidi pubblici.
Settori d’attività
Sotto la LAMI, che fino al 1983 ha costituito la base per l’esecuzione dell’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria, soggiacevano all’obbligo di assicurarsi soltanto le imprese con un elevato rischio d’infortuni. L’INSAI era allora l’unico assicuratore. Nel 1984, la LAINF ha esteso l’obbligo assicurativo a tutti i lavoratori occupati in Svizzera, introducendo la pluralità degli assicuratori. Sono pertanto stati autorizzati a esercitare accanto all’INSAI anche assicuratori privati, casse malati e casse pubbliche d’assicurazione contro gli infortuni (art. 68). L’INSAI ha conservato un settore di competenza che gli è riservato legalmente (art. 66) e che per principio è identico a quello descritto nel diritto anteriore. Esso detiene così un monopolio parziale, che si limita tuttavia al suo campo d’attività. Contemporaneamente l’articolo 85 gli assegna nel settore della prevenzione degli infortuni dei compiti che non riguardano soltanto le imprese che assicura.
Sulla base di questa normativa legale, l’INSAI può esercitare tutte le attività legate all’assicurazione contro gli infortuni e alla prevenzione degli infortuni. In pratica, non sempre è possibile stabilire chiaramente quali attività fanno parte del campo descritto dalla legge. L’INSAI, ad esempio, gestisce già dal 1974 una clinica di riabilitazione a Bellikon e dal 1999 una a Sion. Al momento della fondazione della clinica di Bellikon, in Svizzera non esisteva alcuna offerta di riabilitazione paragonabile. All’epoca, l’INSAI ha assunto questo compito fondandosi sul principio della prestazione in natura. Questo principio prevede che gli assicuratori infortuni devono mettere le prestazioni mediche necessarie direttamente a disposizione degli assicurati e non semplicemente rimborsarle. Al momento dell’emanazione della LAINF nel 1981, si è ritenuto che la base legale fosse sufficiente e la gestione delle cliniche di riabilitazione non è pertanto stata menzionata esplicitamente nella legge. Questioni d’interpretazione si pongono anche nel settore della prevenzione degli infortuni dove l’INSAI è spesso direttamente attivo nello sviluppo di prodotti di sicurezza. L’INSAI occupa anche una posizione di forza nell’elaborazione delle tariffe per i trattamenti medici, che vengono applicate anche nell’assicurazione malattie.
L’INSAI oggi assume la presidenza e il segretariato della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) e della Commissione delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni (CSAINF). Presiede inoltre il consiglio di fondazione dell’upi. Per adempiere i propri compiti in modo ottimale, da decenni l’INSAI collabora inoltre strettamente con organizzazioni internazionali e istituzioni di assicurazione infortuni dei Paesi vicini, siano esse la Conferenza internazionale del lavoro a Ginevra e l’Associazione internazionale della sicurezza sociale (AISS) oppure il Forum europeo delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Con le sue conoscenze specializzate, l’INSAI costituisce oggi un elemento importante del sistema svizzero di sicurezza sociale.
In seguito a una modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, dal 1996 l’INSAI è incaricato di eseguire l’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (AID). Gestisce questa assicurazione secondo le prescrizioni della LAINF, seguendo tuttavia regole speciali fondate su un’ordinanza del Consiglio federale (cfr. n. 3.2.1).