Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
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un’attuazione ottimale della nuova gestione dei casi (New Case Management). I costi dell’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati sono relativamente alti e di conseguenza le adeguate misure di prevenzione rivestono un ruolo importante. Affinché la Suva possa stabilire le priorità in questo settore, deve disporre di dati statistici. I dati saranno trattati dal servizio di centralizzazione delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni LAINF. Per acquisire i dati che permettano di proseguire l’obiettivo citato, è necessario prevedere una base legale. La disposizione proposta è intesa a realizzare questo obiettivo.
3 Revisione dell’organizzazione dell’INSAI e inserimento nella LAINF dell’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati24
Come indicato nelle spiegazioni generali sugli avamprogetti posti in consultazione, l’avamprogetto II contiene le modifiche di legge concernenti soltanto l’INSAI (in futuro Suva). Si tratta dell’organizzazione e dei settori d’attività dell’INSAI nonché dell’inserimento nella LAINF dell’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (AID).
3.1 Organizzazione e settori d’attività dell’INSAI
3.1.1 L’INSAI oggi
Forma d’organizzazione
L’INSAI è stato istituito dalla legge federale del 13 giugno 1911 sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni (LAMI) come istituto autonomo di diritto pubblico della Confederazione incaricato di eseguire l’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria e di vigilare sul rispetto delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro. Esso sottostà all’alta vigilanza della Confederazione, esercitata dal Consiglio federale (art. 61 LAINF). Il suo organo direttivo superiore è il consiglio d’amministrazione, composto da 40 membri (di cui 16 rappresentano i lavoratori assicurati, 16 i datori di lavoro e 8 la Confederazione), nominati dal Consiglio federale. L’INSAI è diretto, secondo il principio dell’autogestione e del partenariato sociale, da rappresentanti dei lavoratori assicurati presso di esso e dei loro datori di lavoro, nonché da rappresentanti della Confederazione. Il consiglio d’amministrazione nomina le proprie commissioni, in particolare una commissione amministrativa di otto membri, cui spettano per principio le stesse competenze del consiglio d’amministrazione di una società anonima, e una commissione di vigilanza delle finanze, incaricata di verificare la tenuta della contabilità e di controllare i conti annui con la collaborazione di un servizio di revisione esterno. Il plenum del consiglio d’amministrazione ha così, di fatto, più o meno le stesse competenze dell’assemblea generale degli azionisti di una società anonima. La direzione dell’INSAI si compone di quattro membri ed è nominata dal Consiglio federale su proposta del consiglio d’amministrazione. Il Consiglio federale approva anche le relazioni e i conti annui, nonché i regolamenti organici dell’INSAI.
L’INSAI è un’impresa finanziariamente indipendente a scopo non lucrativo. Contrariamente alle assicurazioni private, deve praticare l’assicurazione contro gli infortuni
24 RS 837.0