Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
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Capoverso 6: il finanziamento integrale delle prestazioni di assicurazione di breve durata secondo il sistema della copertura dei bisogni non ha conseguenze finanziarie per gli assicuratori menzionati nell’articolo 68 capoverso 1 lettera a, poiché essi iscrivono già in bilancio l’importo integrale delle dotazioni richieste. Per contro, le casse malattia e la Suva devono aumentare le loro dotazioni (cfr. art. 90 cpv. 1).
Il disciplinamento proposto non ha per il momento conseguenze dirette sui premi della Suva, poiché i gradi dei premi sono già calcolati da qualche tempo secondo questo metodo. Alimentando nel limite delle possibilità finanziarie le dotazioni per le prestazioni d’assicurazione di breve durata (art. 90 cpv. 1) fino a copertura dei bisogni – obiettivo che il suo consiglio d’amministrazione si era prefisso già negli anni Novanta – l’INSAI si adopera di fatto già oggi per assicurare un finanziamento secondo il sistema di copertura dei bisogni. Ma il finanziamento delle dotazioni che mancano ancora a bilancio non è ancora completato. Occorre dunque accordare alla Suva e alle casse malattie un termine transitorio di 10 anni.
Capoverso 7: la disposizione concerne le spese richieste per le procedure di ricorso di cui all’articolo 108.
Capoverso 8: al momento della sua introduzione, il limite di responsabilità degli assicuratori in caso di grandi sinistri (art. 9a cpv. 1) è stato stabilito in un miliardo di franchi, ovvero a un livello relativamente basso, per dare agli assicuratori la possibilità di organizzarsi. Per portarlo a un livello ragionevole, tale limite deve essere aumentato anno per anno di 100 milioni di franchi fino a raggiungere 1,5 miliardi di franchi.
III
Modifica del diritto vigente
1. Legge federale del 6 ottobre 200021 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
Articoli 28 capoversi 2 e 3 primo periodo in fine e 43 capoverso 2
Affinché l’assicuratore sociale possa verificare l’esistenza delle pretese di regresso, è necessario che disponga dei dati relativi allo svolgimento dei fatti, alla responsabilità di un terzo nonché ai testimoni e alle assicurazioni di responsabilità civile. Tali documenti spesso mancano. Manca una base legale che obblighi l’assicurato a fornire tali informazioni e a sottoporsi agli esami necessari e ragionevolmente esigibili che permettano all’assicuratore di raccogliere tutte le informazioni. Per questa ragione si propone di completare all’atto dell’esecuzione l’attuale norma sulla collaborazione degli assicurati.
Articolo 44a Sorveglianza
Secondo la giurisprudenza del TFA, quando un assicuratore di responsabilità civile ha fatto sorvegliare una persona da un investigatore privato in modo lecito, gli assicuratori LAINF hanno il diritto, fondandosi sull’articolo 43 capoverso 1 LPGA, di utilizzare i mezzi di prova (rapporti di sorveglianza e videocassette) che si sono
21 RS 830.1