Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine

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Articolo 25a Obbligo di informare del fornitore di prestazioni

In materia d’informazione da parte del fornitore di prestazioni, l’assicurazione militare non dispone nella sua normativa di disposizioni dettagliate quanto quelle dell’attuale articolo 54a LAINF. Siccome l’assicurazione militare si trova nella stessa situazione dell’assicurazione contro gli infortuni nei confronti dei fornitori di prestazioni, si propone di riprendere nella LAM il contenuto dell’articolo 54a LAINF.

Articolo 26 capoverso 2bis

Analogamente a quanto è previsto nell’articolo 56 capoverso 2 LAINF, si deve precisare anche nella LAM che le convenzioni che regolano la collaborazione tra l’assicurazione, i medici, i dentisti, i chiropratici e il personale paramedico hanno una portata nazionale. Tale obbligo è disciplinato oggi nello stesso modo nell’ordinanza dell’assicurazione contro gli infortuni e in quella dell’assicurazione militare.

Articolo 104 Costi della procedura di ricorso

(L’art. 104 nella sua formulazione attuale sarà abrogato il 1° gennaio 2007 con l’entrata in vigore della legge sul Tribunale amministrativo federale).

L’avamprogetto di revisione della LAINF prevede che la procedura di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni non sarà gratuito davanti al tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 108 LAINF). Considerato che l’assicurazione militare ha la stessa procedura e si fonda su principi simili, la procedura di ricorso sarà anch’essa a pagamento nell’assicurazione militare; nella LAM figurerà una disposizione finale identica a quella dell’avamprogetto di LAINF.

3. Legge federale del 25 giugno 198223 sull’assicurazione contro la disoccupazione

Articolo 98 Obbligo di comunicare i dati

Dal 1996, i disoccupati registrati e le persone alla ricerca d’impiego sono assicurati contro gli infortuni esclusivamente presso l’INSAI (Assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati). Attualmente la Seco fornisce la somma delle indennità di disoccupazione assicurate per il calcolo dei premi LAINF. Per contro, l’INSAI non dispone di indicazioni precise sull’insieme degli assicurati dell’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati. Per questo motivo, oggi essa ignora quanti giorni di protezione offre in questo ramo, quanti siano i giorni assicurati e quanti lo sono senza che essa incassi i premi. Inoltre, essa non dispone dei dati necessari per analizzare come si è svolto l’infortunio.

Tuttavia, i disoccupati presentano un rischio d’invalidità molto elevato e devono essere seguiti individualmente. La Seco e la Suva sono dunque entrambe interessate a una gestione appropriata dei dati dell’assicurazione disoccupazione e dell’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati, in considerazione anche di

23 RS 837.0