Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 43 pagine

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Il diritto alla rendita per vedovi si estingue inoltre quando il figlio più giovane compie 18 anni. Per i figli ancora a tirocinio o agli studi, il diritto alla rendita per vedovi sussiste sino alla fine degli stessi, al massimo tuttavia sino al compimento del 25° anno di età.

Sono d’accordo l’Unione svizzera dei contadini, l’ASA, santésuisse e l’Unione padronale svizzera, che tuttavia preferirebbe un capoverso 3 neutrale dal punto di vista dei sessi. L’Unione svizzera delle arti e mestieri, l’Associazione svizzera dei medici operanti in cliniche private e ospedali, la Società svizzera di ortopedia dento-facciale, l’Associazione svizzera dei tecnici in ortopedia e l’Associazione svizzera del commercio dentario chiedono che alle condizioni di cui al capoverso 3 si estinguano non solo le rendite dei vedovi, bensì anche quelle delle vedove oppure che sia soppresso l’intero capoverso.

La SUVA obietta che la limitazione del diritto secondo i capoversi 2 lettera d e 3 equivale a una netta limitazione delle prestazioni.

Articolo 34a (non contenuto nel progetto in consultazione)

L’ASA propone di disciplinare il contenuto dell’articolo 140 OAINF (concessione di indennità di rincaro nell’assicurazione facoltativa) a livello della legge.

Articolo 37 capoverso 3 Articolo in vigore Progetto posto in consultazione

33

Le prestazioni in contanti, in deroga all’articolo 21 capoverso Le prestazioni in contanti, in deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPGA, possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolar- 1 LPGA, possono essere ridotte durevolmente, o rifiutate in mente gravi, se l’assicurato ha provocato l’infortunio commet- casi particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortendo senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al tunio commettendo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte massimo della metà se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, al massimo della metà se l'assicurato, al momento dell'infordeve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, tunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei po- diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se muore in stumi dell’infortunio, anche le prestazioni in contanti per i su- seguito a postumi dell'infortunio, le prestazioni in contanti ai perstiti possono essere ridotte, in deroga all’articolo 21 capo- superstiti, in deroga all'articolo 21 capoverso 2 LPGA, possoverso 2 LPGA, al massimo della metà. no essere parimenti ridotte al massimo della metà qualora

l'assicurato abbia provocato l'infortunio commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.

Sono d’accordo con la disposizione proposta l’Unione padronale svizzera, l’Unione svizzera dei contadini, la CPT, l’ASA e santésuisse.

Sono contrari alla proposta i Cantoni JU, NW e TI, la Conferenza degli uffici AI e i Giuristi e le giuriste democratici svizzeri, perché respingono la deroga alla LPGA.

Secondo il Centre Social Protestant in futuro deve sussistere il diritto a rendite per i superstiti anche se l’assicurato ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o la morte (art. 37 cpv. 1 LAINF), dal momento che la famiglia non può essere punita per il comportamento dell’assicurato.

Articolo 51 (nuovo) Autorizzazione a fornire informazioni Progetto posto in consultazione

Autorizzazione a fornire informazioni

1

In deroga all'articolo 28 capoverso 3 LPGA, facendo valere il diritto alle prestazioni l'assicurato autorizza le persone e i servizi menzionati nella domanda a fornire agli organi dell'assicurazione infortuni tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto di regresso. Tali persone e servizi sono tenute a fornire informazioni.

2

I datori di lavoro, i fornitori di prestazioni, le assicurazioni e i servizi ufficiali non menzionati espressamente nella domanda sono autorizzati a fornire, su richiesta, agli organi dell'assicurazione infortuni tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto di regresso. L'assicurato deve essere informato sui contatti presi con queste persone e servizio.

Il Cantone GE, il PEV, l’Unione padronale svizzera, l’Unione svizzera dei contadini, l’Unione svizzera delle arti e mestieri, l’ASA, santésuisse e ChiroSuisse sono d’accordo con la proposta.

Il Cantone VD e H+ chiedono di inserire una norma che risarcisca all’assicuratore l’onere amministrativo per informazioni, rapporti, ecc. Occorre inoltre valutare la possibilità di introdurre dei medici di fiducia analogamente al diritto sull’assicurazione malattie, in modo da evitare un rapporto di tensione tra l’informazione agli assicuratori e la protezione dei dati dei pazienti.

Per vari motivi, le seguenti istituzioni respingono la modifica proposta: Cantone TI, PS, Unione sindacale svizzera, SUVA, FMH, Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica, Associazione svizzera dei medici operanti in cliniche private e ospedali, Società svizzera di ortopedia dento-facciale, Associazione svizzera del commercio dentario, Società svizzera di odontologia e stomatologia, Associazione svizzera dei tecnici in ortopedia, Vereinigung der nordwestschweizerischen Spitäler, Aiuto reciproco svizzero andicap, Procap, Federazione svizzera per l’integrazione degli handicappati, Giuri-