Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 43 pagine

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te sovraindennizzati. Per la Fédération des Entreprises Romandes, la Società svizzera degli impresari costruttori e Migros, non è giusto che la riduzione a tappe arrivi solo fino all’età di 45 anni: dovrebbe andare fino all’età di pensionamento AVS. Secondo la Fédération des Entreprises Romandes devono assolutamente essere illustrate anche le ripercussioni per il secondo pilastro. Anche per

l’Associazione svizzera fabbricanti di mobili e serramenti, la soluzione proposta è insufficiente: bisognerebbe mirare a un’equiparazione tra le rendite d’invalidità per infortunio e quelle per malattia.

Il PS, SIC Svizzera, l’Unione sindacale svizzera, Travail.suisse, l’Aiuto reciproco svizzero andicap, Pro Infirmis e Procap sono favorevoli solo a condizione che i capitali di copertura liberati siano destinati integralmente agli assicurati e che la riduzione sia scaglionata nel tempo attraverso una disposizione transitoria.

Sono contrari il Cantone ZG, i Verdi, il Centre Social Protestant, i Giuristi e le giuriste democratici svizzeri, la Federazione svizzera degli avvocati e l’Unione delle città svizzere.

Per il Cantone GE, il Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten e i Giuristi e le giuriste democratici svizzeri sarebbe opportuna una regolamentazione in base a cui si accerti non schematicamente, ma di volta in volta se e in che misura si verifica effettivamente un sovraindennizzo.

Articolo 22 Revisione della rendita Articolo in vigore Progetto posto in consultazione

In deroga all’articolo 17 capoverso 1 LPGA, la rendita non può In deroga all'articolo 17 capoverso 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 più essere riveduta dal mese in cui l'avente diritto percepisce anni e le donne 62. una rendita intera di vecchiaia dell'AVS.

Si schierano espressamente a favore l’Unione padronale svizzera, l’Unione svizzera dei contadini,

l’ASA e santésuisse. L’ASA, santésuisse e i Giuristi e le giuriste democratici svizzeri suggeriscono di iscrivere nella legge che la rendita non può più essere riveduta a partire dal raggiungimento dell’età di pensionamento AVS.

Articolo 24 capoverso 2 secondo periodo Articolo in vigore Progetto posto in consultazione

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L’indennità è determinata simultaneamente alla rendita … . Per casi speciali, il Consiglio federale può fissare la d’invalidità o al termine della cura medica se l’assicurato non nascita del diritto in un altro momento.

ha diritto a una rendita.

Sono espressamente d’accordo il Cantone GE, l’Unione padronale svizzera, l’Unione svizzera dei contadini e la SUVA.

Coop avrebbe preferito una regolamentazione dell’indennità per menomazione dell’integrità un po’ più severa. La CPT e interieursuisse chiedono di prevedere un’indennità per menomazione dell’integrità solo a partire da un grado d’invalidità del 25 per cento, analogamente alla situazione in caso di malattia.

Chiedono l’abolizione dell’indennità per menomazione dell’integrità in vista di una parità di trattamento tra infortunio e malattia il Partito liberale svizzero, il Centre Patronal, la Fédération des Entreprises Romandes (in particolare per gli infortuni non professionali) e l’Unione svizzera delle arti e mestieri.

L’ASA chiede la soppressione degli articoli 24 e 25 LAINF concernenti l’indennità per menomazione dell’integrità. Se l’indennità per menomazione dell’integrità è mantenuta, l’ASA e santésuisse sono d’accordo con la modifica, propongono però di inasprire la disposizione sul suo ammontare.

Articolo 25 capoverso 1bis (non contenuto nel progetto in consultazione)

Per realizzare risparmi nell’ambito del calcolo dell’indennità per menomazione dell’integrità la SUVA propone di valutare la menomazione tenendo conto dell’alleviamento conseguibile mediante mezzi ausiliari. Ciò consentirebbe di eliminare le difficoltà legate alla prassi con le endoprotesi. Contemporaneamente sarebbe eliminato lo statuto speciale degli apparecchi ottici e si potrebbero realizzare risparmi intelligenti. Interieursuisse chiede la stessa modifica.

Articolo 26 capoverso 2 (non contenuto nel progetto in consultazione)

Secondo la SUVA, l’inizio del diritto deve essere disciplinato sulla falsariga della regolamentazione dell’assicurazione invalidità (cfr. art. 42 cpv. 4 in combinato disposto con l’art. 29 cpv. 1 LAI), in modo che l’assicurazione invalidità non debba più versare indennità in caso di grande invalidità dovuta a infortunio.