Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 43 pagine
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sti e giuriste democratici svizzeri, Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten nonché Federazione svizzera degli avvocati.
L’UDC chiede di sopprimere l’ultimo periodo del capoverso 2 senza sostituirlo. Le Cliniche private svizzere auspicano la soppressione dell’intero capoverso 2.
Articolo 52 (nuovo) Tessera d’assicurato Progetto posto in consultazione
La tessera d'assicurato prevista dalla legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) può essere utilizzata nell'assicurazione infortuni per gli scopi previsti dall'articolo 42a LAMal.
I Cantoni AI, AR, BE, BS, LU, NW, SG, TI, UR e ZH, il PEV, la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, l’Unione svizzera dei contadini, il Gewerbeverband des Kantons Luzern, santésuisse, la SUVA nonché le Cliniche private svizzere approvano la creazione della base giuridica per poter utilizzare la tessera d’assicurato ai sensi della LAMal anche nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
La Fédération des Entreprises Romandes, il Gewerbeverband des Kantons Luzern, l’Unione padronale svizzera, l’Unione svizzera delle arti e mestieri, la Società svizzera di odontologia e stomatologia, l’Unione professionale svizzera dell’automobile, GastroSuisse, Isolsuisse, l’Unione professionale svizzera della carne, l’Unione svizzera del metallo, suissetec, swissstaffing e l’Unione svizzera degli installatori elettricisti chiedono di aspettare che l’impiego della tessera d’assicurato sia collaudato
nell’assicurazione malattie prima di introdurlo nell’assicurazione infortuni o militare.
I seguenti partecipanti alla consultazione esprimono varie riserve: PPD, UDC, FMH, H+, Società svizzera di odontologia e stomatologia, Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica, Vereinigung nordwestschweizerischer Spitäler, Coop, Unione professionale svizzera della carne.
Sono contrarie le seguenti istituzioni: Partito liberale svizzero, ASA, Associazione svizzera dei medici operanti in cliniche private e ospedali, Società svizzera di ortopedia dento-facciale.
Per la Federazione svizzera degli avvocati, la regolamentazione dovrebbe avvenire nella LPGA o in una regolamentazione speciale, quale “istituto” del diritto sanitario.
Articolo 53 capoverso 2 (non contenuto nel progetto in consultazione)
L’ASA chiede che le imprese di trasporto e salvataggio siano riconosciute come fornitori di prestazioni anche nell’ambito della LAINF, come nella LAMal. Sarebbe così possibile creare una base giuridica per le convenzioni tariffali con questi fornitori di prestazioni. In passato, i servizi di salvataggio erano di norma integrati negli ospedali; oggi vi sono invece sempre più servizi indipendenti, motivo per cui andrebbero menzionati espressamente.
Articolo 56 capoversi 2 – 4 e 5 – 7 (nuovo) Articolo in vigore Progetto posto in consultazione
2 Il Consiglio federale promuove il coordinamento con gli ordi- Le convenzioni di collaborazione e tariffali stipulate tra assinamenti tariffali di altre branche delle assicurazioni sociali e curatori e medici, dentisti, chiropratici e personale paramedico può dichiararli applicabili. Esso disciplina il rimborso dovuto devono avere una portata nazionale. agli assicurati degenti in uno stabilimento di cura, cui non è Per il rimborso della cura stazionaria in un ospedale, gli assiapplicabile l’accordo tariffale. curatori convengono forfait con i fornitori di prestazioni. Tali 3 In mancanza di convenzione, il Consiglio federale emana le forfait sono calcolati in funzione delle prestazioni e si basano necessarie prescrizioni, previa consultazione delle parti. su strutture uniformi per tutta la Svizzera fissate conforme-
4 mente all'articolo 49 LAMal per l'assicurazione malattia obbli- Le tasse sono uguali per tutti gli assicurati contro gli infortuni. gatoria. 4 Gli assicuratori istituiscono una commissione che prepara le convenzioni con i fornitori di prestazioni e le conclude su incarico degli assicuratori. Per garantire coordinamento con le altre assicurazioni sociali, la commissione fa appello a un rappresentante dell'assicurazione militare e a un rappresentante dell'assicurazione invalidità. 5
11 Consiglio federale promuove coordinamento con gli ordinamenti tariffali di altre assicurazioni sociali e può dichiararli applicabili. Esso disciplina rimborso dovuto agli assicurati che sono in cura presso un fornitore di prestazioni non vinco-lato a una convenzione tariffale. 6 In mancanza di convenzione, il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni, previa consultazione delle parti. 7 Le tasse sono uguali per tutti gli assicurati contro gli infortuni.