Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 43 pagine

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In generale

La maggior parte delle prese di posizione su questo articolo riguarda l’unitarietà delle strutture tariffali e la questione della copertura dei costi dei trattamenti stazionari in ospedale.

Una struttura tariffale unitaria è auspicata dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione (AI, AR, GE, LU, NW, SG e UR, Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, CPT, Associazione svizzera degli ergoterapisti, H+, Vereinigung Nordwestschweizerischer Spitäler e hotelleriesuisse).

La Comco chiede che agli assicuratori sia concessa la possibilità di negoziare liberamente con i fornitori di prestazioni forme e importi di rimborso differenti per i vari gruppi di assicurati o combinazioni di forme di rimborso.

L’Associazione svizzera dei medici operanti in cliniche private e ospedali, la Società svizzera di ortopedia dento-facciale e la Federazione svizzera delle associazioni professionali sanitarie considerano insoddisfacente in generale il nuovo articolo 56 LAINF.

Capoverso 1 (non contenuto nel progetto in consultazione)

I Cantoni AI, AR, LU, NW, SG, UR, VS, la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità e la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, l’ASA, santésuisse, la Commissione delle tariffe mediche e le Cliniche private svizzere chiedono una soppressione o uno spostamento dell’ultimo periodo al capoverso 2.

Capoverso 2

Sono espressamente d’accordo con questo capoverso la Società svizzera di odontologia e stomatologia e ChiroSuisse.

Suscita sostanzialmente approvazione il fatto che le tariffe tra assicuratori e medici, dentisti, chiropratici e personale paramedico si basino su strutture unitarie a livello nazionale (BE, VD, santésuisse,

ASA, Commissione delle tariffe mediche, Associazione svizzera di fisioterapia, Croce rossa svizzera e Federazione svizzera delle associazioni professionali sanitarie).

La FMCH, l’Associazione svizzera dei medici operanti in cliniche private e ospedali, la Società svizzera di ortopedia dento-facciale e l’Associazione svizzera dei tecnici in ortopedia chiedono invece la rinuncia a strutture tariffali unitarie.

La Commissione delle tariffe mediche e l’ASA condividono espressamente la regolamentazione dei casi in cui un fornitore di prestazioni non aderisce a una convenzione, ma cura lo stesso degli assicurati.

La Comco propone di rinunciare a trattative di categoria e convenzioni tariffali unitarie cantonali e federali previste dalla legge. Le trattative tariffali devono inoltre essere sottoposte alla legge sui cartelli.

L’Associazione svizzera di fisioterapia, la Croce rossa svizzera e la Federazione svizzera delle associazioni professionali sanitarie vorrebbero sostituire l’espressione “personale paramedico” con “personale medico che fornisce prestazioni su prescrizione o per conto di un medico”.

Capoverso 3

L’Unione svizzera delle arti e mestieri, la FMCH e la FMH sono d’accordo con tariffe forfettarie, basate sulle strutture determinanti per la LAMal, ma vorrebbero che determinate prestazioni diagnostiche e terapeutiche non fossero incluse in questi forfait.

Santésuisse, l’Associazione svizzera dei medici operanti in cliniche private e ospedali, la Società svizzera di ortopedia dento-facciale e l’Associazione svizzera dei tecnici in ortopedia considerano insoddisfacente il rimando alle strutture tariffali della LAMal, dato che le priorità della LAINF sono diverse.

La Vereinigung Nordwestschweizerischer Spitäler si schiera a favore dell’introduzione e

dell’applicabilità di un sistema di controlling e reporting senza alcuna incidenza sui costi.

Secondo l’ASA, la regolamentazione proposta non è necessaria poiché dal punto di vista pratico non è neanche possibile adottare strutture tariffali differenti per la LAINF e per la LAMal.

La Commissione delle tariffe mediche chiede di sopprimere questo capoverso, dato che il capoverso 5 proposto dà già al Consiglio federale la possibilità di procedere al coordinamento con ordinamenti tariffali di altre assicurazioni sociali e di dichiararli applicabili.