Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 43 pagine

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Capoverso 3bis (non contenuto nel progetto in consultazione)

I Cantoni AI, AR, LU, NW, SG, UR, ZH, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze e la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità propongono di inserire nel progetto una regolamentazione, secondo cui in deroga alla prassi attuale (copertura dei costi per le persone residenti nel Cantone: 80% delle spese di gestione) le tariffe ospedaliere coprono tutti i costi computabili, tenendo presente che le quote di costi per l’insegnamento e la ricerca universitaria non rientrano tra i costi computabili.

Capoverso 4

La Commissione delle tariffe mediche approva la creazione di una base giuridica per sè stessa. Vorrebbe inoltre che si menzionasse il fatto che le sue attività sono esonerate dall’IVA.

Il Cantone NW e la Conferenza degli uffici AI dubitano che il legislatore debba legiferare con questo grado di dettaglio. Secondo santésuisse, la regolamentazione non ha senso dato che una vera e propria collaborazione da parte degli assicuratori interessati non può essere imposta per legge. L’ASA ritiene che il passaggio «prepara e» possa essere soppresso, non solo per motivi redazionali, bensì anche perché la commissione delega i «preparativi» delle convenzioni. ChiroSuisse parte dal presupposto che anche santésuisse sia rappresentata in questa commissione in qualità di assicuratore.

Capoverso 5

La Commissione delle tariffe mediche propone di lasciare la versione attuale (attuale cpv. 2). L’ASA e la Commissione delle tariffe mediche condividono espressamente la regolamentazione dei casi in cui un fornitore di prestazioni non aderisce a una convenzione, ma cura lo stesso degli assicurati (cfr. anche cpv. 2).

Capoverso 6

L’ASA e la Commissione delle tariffe mediche ritengono che per chiarire il rapporto con gli altri capoversi dell’articolo 56 sia utile menzionare il fatto che il Consiglio federale deve intervenire quando non è garantita l’assistenza medica sull’intero territorio.

Secondo l’Unione svizzera delle arti e mestieri, l’Associazione svizzera dei medici operanti in cliniche private e ospedali, la Società svizzera di ortopedia dento-facciale e l’Associazione svizzera dei tecnici in ortopedia, il capoverso 6 va ancora completato.

Capoverso 7

In questo capoverso, le Cliniche private svizzere vorrebbero sostituire il termine di «tasse» con «tariffe».

Capoverso 8 (non contenuto nel progetto in consultazione)

Secondo santésuisse e la FMH deve essere menzionato espressamente il principio della protezione tariffale, come nella LAMal.

Articolo 58 Categorie di assicuratori Articolo in vigore Progetto posto in consultazione

L’assicurazione contro gli infortuni è gestita, secondo le cate- L'assicurazione contro gli infortuni è gestita, secondo le categorie d’assicurati, dall’Istituto svizzero di assicurazione contro gorie d'assicurati, dalla Suva o da altri assicuratori autorizzati gli infortuni (INSAI) o da altri assicuratori autorizzati e dalla e da una cassa suppletiva da loro amministrata.

cassa suppletiva da loro amministrata.

L’Unione padronale svizzera, la Società svizzera degli impresari costruttori, l’ASA e santésuisse sono d’accordo con questo adeguamento puramente linguistico.

Articolo 59a (nuovo) Contratto-tipo Progetto posto in consultazione

1 Gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettere a e c redigono in comune un contratto tipo contenente le clausole che devono obbligatoriamente figurare in ogni contratto d'assicurazione. 2 Il contratto tipo deve prevedere in particolare che, in caso di modifica del tasso di premio netto e del supplemento di premio