Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 43 pagine
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Articolo 29 Diritto del coniuge superstite
Articolo in vigore Progetto posto in consultazione
Diritto del coniuge superstite Diritti del coniuge superstite
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ca. ca.
Il coniuge superstite ha diritto alla rendita o all’indennità uni- Il coniuge superstite ha diritto alla rendita o all'indennità uni- 22
Se il matrimonio è stato contratto dopo l’infortunio, il diritto Il coniuge superstite ha diritto alla rendita se alla morte delalla rendita sussiste se il matrimonio venne pubblicato prima l'altro coniuge ha figli propri aventi diritto alla rendita o vive in dell’infortunio stesso o se al momento della morte durava da comunità domestica con altri figli aventi diritto alla rendita in almeno due anni. seguito alla morte di costui ovvero se è invalido almeno al 70 3 per cento o lo diventa nel corso dei due anni successivi. La Il coniuge superstite ha diritto alla rendita se alla morte
dell’altro coniuge ha figli propri o vive in comunità domestica vedova ha inoltre diritto alla rendita se, alla morte del marito,
ha figli che non hanno più diritto a una rendita o se ha compiucon altri figli aventi diritto alla rendita in seguito alla morte di
to 45 anni; se non sono adempiute le condizioni per il diritto costui ovvero se è invalido per almeno due terzi o lo diventa
nel corso dei due anni successivi. La vedova ha inoltre diritto alla rendita, ha diritto all'indennità unica.
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alla rendita se, alla morte del marito, ha figli che non hanno Il coniuge divorziato è parificato alla vedova o al vedovo se più diritto a una rendita o se ha compiuto 45 anni; se non sono la vittima dell'infortunio era tenuta a versargli la pensione aliadempiute le condizioni per il diritto alla rendita, ha diritto mentare.
all’indennità unica.4
Il coniuge superstite non ha diritto alla rendita se il coniuge 4
Il coniuge divorziato è parificato alla vedova o al vedovo se assicurato muore in seguito ai postumi di un infortunio, che la vittima dell’infortunio era tenuta a versargli la pensione non dà diritto a una rendita d'invalidità, dopo il raggiungimento alimentare. dell'età di pensionamento conformemente all'articolo 21 5 LAVS.
La rendita o l’indennità unica può essere ridotta o rifiutata, in
deroga all’articolo 21 capoverso 2 LPGA, al coniuge superstite
che abbia gravemente trascurato i suoi obblighi nei confronti
dei figli.
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Il diritto alla rendita nasce il mese successivo a quello della
morte dell’assicurato o qualora il coniuge superstite diventi
invalido per almeno due terzi. Esso si estingue con il passag-
gio a nuove nozze, con la morte dell’avente diritto o col riscat-
to della rendita.
Nel complesso sono d’accordo con l’articolo 29 proposto l’Unione padronale svizzera, l’Unione svizzera dei contadini, l’ASA e santésuisse.
Capoverso 2 La soppressione dell’attuale capoverso 2 in modo da conformarsi al diritto del matrimonio e al diritto internazionale non suscita opposizione. Per il nuovo capoverso 2, in singoli pareri si chiede che ai fini della parità di trattamento anche i vedovi abbiano diritto alla rendita per i superstiti se alla morte della moglie hanno figli che non hanno più diritto a una rendita o se hanno compiuto 45 anni (VD, Società svizzera di sicurezza sul lavoro, hotelleriesuisse, Camera svizzera degli esperti di casse pensioni). L’Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza non chiede un adeguamento dei diritti dei vedovi a quelli delle vedove, bensì un’equiparazione neutrale tra vedovi e vedove. Anche la Camera svizzera degli esperti di casse pensioni chiede che in virtù della parità uomo-donna le condizioni per avere diritto a una rendita per il coniuge di cui all’articolo 29 LAINF siano allineate a quelle dell’articolo 19 LPP. La formulazione nel progetto in consultazione comporta il rischio che gli istituti di previdenza debbano assumersi rendite per i superstiti che finora erano coperte dalla LAINF.
Capoverso 4 La SUVA ritiene che si tratti di una nuova limitazione delle prestazioni e non della prassi attuale.
Articolo 29a (nuovo) Inizio e fine del diritto
Progetto posto in consultazione
Inizio e fine del diritto
1
Il diritto alla rendita nasce il mese successivo a quello della morte dell'assicurato o se il coniuge superstite diventa invalido per almeno il 70 per cento.
2
Il diritto si estingue nei seguenti casi:
a. con il passaggio a nuove nozze del coniuge superstite;
b. con la morte del coniuge superstite;
c. con il riscatto della rendita;
d. se il grado d'invalidità del coniuge superstite scende al di sotto del 70 per cento.