Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 43 pagine

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Articolo 8 capoverso 3 (nuovo) Progetto posto in consultazione

3

Se, oltre alla sua attività lucrativa dipendente, un lavoratore esercita un'attività indipendente senza essersi assicurato a titolo facoltativo conformemente all'articolo 4, gli infortuni che si verificano durante tale attività sono considerati infortuni non professionali.

La maggioranza dei partecipanti è favorevole al progetto proposto (BL, GE, Conferenza degli uffici AI, Unione svizzera dei contadini, Suva, Servizio per la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura e agriss, Procap, Pro Infirmis, Federazione svizzera per l’integrazione degli handicappati, Coop e Associazione svizzera tetti e facciate).

Alcuni partecipanti si sono espressi contro la proposta (ZH, GastroSuisse). L’Unione padronale svizzera e l’Unione svizzera delle arti e mestieri auspicano un riesame della disposizione. In generale, gli oppositori al progetto temono che questa disposizione favorisca il lavoro nero.

Articolo 9a (nuovo) Grandi sinistri Progetto posto in consultazione

1

In caso di sinistro che diritto a prestazioni assicurative valutate a oltre 1 miliardo di franchi per gli assicuratori di cui all'articolo 68, come pure per la Suva (grande sinistro), le prestazioni di breve durata ai sensi dell'articolo 90 capoverso 1 sono fornite senza restrizioni. Le rendite per superstiti e d'invalidità sono fornite secondo una regolamentazione stabilita dal Consiglio federale o dall'Assemblea federale.

2

Gli eventi che si verificano in luoghi e tempi diversi costituiscono un unico evento ai sensi del capoverso 1 se sono riconducibili alla stessa causa.

3

In caso di sinistro che presumibilmente deve essere classificato come grande sinistro ai sensi del capoverso 1, i singoli assicuratori di cui all'articolo 68 annuncia-no regolarmente alla cassa suppletiva (art. 72) la stima del costo complessivo del sinistro e i pagamenti effettuati.

L’Unione padronale svizzera, l’Unione svizzera delle arti e mestieri, l’Unione svizzera dei contadini, Swissmem, le Cliniche private svizzere, Coop nonché l’Associazione svizzera per la comunicazione visuale approvano la regolamentazione proposta.

Il PPD, SIC Svizzera, Travail.Suisse e la SUVA sono sostanzialmente d’accordo, ma sottolineano che la regolamentazione dovrebbe essere applicabile allo stesso modo per tutti gli assicuratori LAINF.

I Cantoni AI, AR, FR, GR, LU, NW e ZG, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze e la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità sono d’accordo con la proposta, ma criticano il fatto che non sono descritte le ripercussioni finanziarie. Le prestazioni a breve termine devono essere fornite integralmente in ogni caso e non bisogna chiamare alla cassa i Cantoni. Il Cantone JU e l’Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza considerano troppo basso il limite di 1,5 miliardi di CHF e troppo imprecisa la regolamentazione. Anche il Cantone ZH ritiene che la regolamentazione debba essere precisata. Il Cantone GE dichiara che le vittime di grandi sinistri non devono essere sfavorite rispetto alle vittime di altri infortuni. Secondo il Cantone VD, non è chiaro chi assuma i costi non coperti e quali siano le ripercussioni prevedibili sui premi.

Il PLR esprime comprensione nei confronti del progetto, ma sottolinea che la protezione assicurativa deve essere garantita anche in caso di grande sinistro. Anche l’ASA e santésuisse sono sostanzialmente d’accordo, ma vorrebbero pagare solo fino a un miliardo di CHF anche per le prestazioni di breve durata. Respingono inoltre la disposizione transitoria e auspicano un’altra soluzione per adeguare il limite. L’Associazione svizzera degli attuari intravede vari problemi.

Secondo la Società svizzera di sicurezza sul lavoro, la lacuna assicurativa risultante dovrebbe essere disciplinata meglio.

H+ e la Vereinigung Nordwestschweizer Spitäler hanno un atteggiamento piuttosto negativo, dal momento che la regolamentazione non è chiara.

Il PS, il PEV, i Verdi, SIC Svizzera, l’Unione sindacale svizzera, il Centre Social Protestant,

l’Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica nonché la Camera svizzera degli esperti di casse pensioni respingono la proposta e sottolineano in vari modi che, in caso di introduzione di un limiti per i sinistri, questo dovrebbe essere superiore ed è necessario fissare chiaramente le competenze in materia di disciplinamento delle rendite e garantire tutte le prestazioni.

Il Cantone BS, l’Aiuto reciproco svizzero andicap, Procap e Pro Infirmis sono contrari alla limitazione, non essendo conciliabile con un’assicurazione sociale.

La Federazione svizzera degli avvocati respinge il limite, dato che esistono altre possibilità per ridurre il rischio dei singoli assicuratori (pool grandi sinistri). Il problema esiste anche in altre assicurazioni sociali. Tutt’al più il limite dovrebbe essere nettamente più alto.