Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/22: Panoramico FTP · 130 pagine

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nord-sud. Questi adeguamenti non avrebbero però permesso di realizzare la trasparenza auspicata dal Parlamento, motivo per cui si propone la soluzione descritta qui appresso.

I lavori già avviati sono attuati in base alle quattro leggi attualmente in vigore. Con la nuova legge federale qui proposta si uniscono invece in un unico atto normativo i lavori futuri per i quattro progetti FTP. Dato che tutte le misure del SIF fanno parte dei quattro grandi progetti ferroviari menzionati nella Costituzione, la nuova legge federale rispetta il quadro costituzionale.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera e rapporti con il diritto europeo

La politica svizzera in materia di trasporti ha le stesse finalità di base definite in ambito europeo per questo settore. L’accordo sui trasporti terrestri24 garantisce la realizzazione degli obiettivi della Svizzera in materia di trasporti in Europa. Parallelamente a questo accordo con l’Unione europea, la Svizzera ha concluso vari altri accordi con i Paesi finitimi che assicurano la coordinazione dei rispettivi progetti nazionali nel settore delle ferrovie.

La Germania e la Svizzera hanno concluso il 6 settembre 199625 l’accordo sulla garanzia della capacità delle linee d’accesso nord alla nuova ferrovia transalpina (NFTA). Con la Francia è stata conclusa la convenzione del 5 novembre 199926 relativa al raccordo della Svizzera alla rete ferroviaria francese e in particolare alle linee ad alta velocità. Tra Italia e Svizzera è in vigore la convenzione del 2 novembre 199927 concernente la garanzia della capacità delle principali linee che collegano la nuova ferrovia transalpina svizzera (NFTA) alla rete italiana ad alta capacità (RAC). Con l’Austria è stata conclusa la convenzione del 27 ottobre 200328 sulla cooperazione per il futuro sviluppo del settore ferroviario.

Questi accordi garantiscono la coordinazione delle politiche in materia di trasporti sull’arco alpino; in quest’ottica il SIF costituisce un ulteriore passo nell’attuazione della politica dei trasporti convenuta con l’Unione europea e con i Paesi limitrofi e nella realizzazione degli obiettivi comuni in questo ambito.

5.3 Forma dell’atto

Come indicato sopra (v. n. 5.1), l’articolo 196 numero 3 capoverso 4 Cost. prescrive che i progetti ferroviari FTP siano decisi mediante leggi federali.

La legge contiene soprattutto norme di diritto, come norme procedurali e disposizioni organizzative, ed è valida fino alla conclusione del progetto, momento in cui il Consiglio federale ne decide l’abrogazione (art. 196 n. 3 cpv. 5 Cost.).

Dato che i decreti finanziari non contengono norme di diritto, i crediti d’impegno sono decisi mediante decreto federale semplice (art. 25 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200229 sul Parlamento).

24 RS 0.740.72

25 RS 0.742.140.313.69

26 RS 0.742.140.334.97

27 RS 0.742.140.345.43

28 RS 0.742.140.316.33

29 RS 171.10