Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/23: Revisione parziale dell' ordinanza sulla radioprotezione, dell' ordinanza sulla formazione in radioprotezione e dell' ordinanza sulla dosimetria · 6 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla revisione dell'ordinanza concernente le formazioni e le attività permesse in materia di radioprotezione

(Ordinanza sulla formazione in radioprotezione)

1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

Sulla scorta delle esperienze riunite nel corso degli ultimi anni si è resa necessaria una revisione dell'ordinanza sulla formazione in radioprotezione, allo scopo di adattarla alle condizioni quadro, in parte fortemente mutate. Di particolare importanza risultano gli sviluppi tecnici e scientifici che hanno ripercussioni sugli attuali settori d'applicazione o che consentono applicazioni totalmente nuove. Questa fase di cambiamenti tocca anche il sistema formativo svizzero. La nuova legge sulla formazione professionale (LFPr) e la futura legge sulle professioni mediche (LPMed) influiscono sull'ordinanza sulla formazione in radioprotezione, dato che la maggior parte delle persone che assolvono una formazione in radioprotezione lo fanno nell'ambito di una formazione professionale, di uno studio o di un perfezionamento volto a conseguire il titolo di medico specialista. Per una revisione totale dell'ordinanza sulla formazione in radioprotezione occorre attendere l'entrata in vigore delle ordinanze determinanti relative alla LFPr e alla LPMed. Al momento attuale saranno effettuati unicamente gli adeguamenti più urgenti.

2 Parte speciale

2.1 Spiegazione dei singoli articoli

2.1.1 Articolo 1

In base alle sue funzioni, il responsabile di impianti nucleari soggetto all'obbligo di autorizzazione rientra in un gruppo di persone descritto nell'articolo 16 dell'ordinanza sulla radioprotezione (ORaP). Tuttavia, dato che la sua formazione è disciplinata nell'ordinanza del Consiglio federale sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari (OEPIN), la cui entrata in vigore è prevista per il 2006, nel capoverso 3 è menzionata questa eccezione.

2.1.2 Articolo 8 Competenza

Il concetto di “formazione in radioprotezione” può essere riferito sia a un corso di formazione sia alla formazione individuale di una persona. Dal momento che nel capoverso 1 tale concetto si riferisce unicamente a corsi di formazione, il riferimento a persone è stralciato perché dà adito a confusione. Nel capoverso 4 sono invece intese formazioni individuali in radioprotezione, ragione per cui esso è precisato di conseguenza. Finora non si distingueva tra corsi di formazione e formazioni individuali di singole persone. Si è pertanto ritenuto opportuno puntualizzare questo aspetto per evitare dubbi d'interpretazione.