Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/23: Revisione parziale dell' ordinanza sulla radioprotezione, dell' ordinanza sulla formazione in radioprotezione e dell' ordinanza sulla dosimetria · 6 pagine
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2.2 Spiegazione degli allegati
2.2.1 Allegato 1
Su richiesta della FMH e in base alle esperienze riunite finora, la formazione in radioprotezione di medici per applicazioni diagnostiche ai sensi dell'articolo 11 ORaP va concepita in modo nuovo, rinunciando alla differenziazione tra formazione per conseguire la competenza necessaria e formazione per diventare perito. In futuro, la formazione in radioprotezione deve comprendere sia la competenza che la perizia. Le applicazioni diagnostiche possono essere suddivise tra indagini radiografiche abituali e applicazioni di tipo interventistico con il supporto della radioscopia. La maggior parte degli indirizzi specialistici attua prioritariamente solo uno dei due tipi di applicazioni. Allo scopo di soddisfare meglio i bisogni specifici in materia di formazione, per radiografie abituali e per applicazioni di tipo interventistico con il supporto della radioscopia vanno seguite formazioni differenziate in radioprotezione. Questi adeguamenti comportano le seguenti modifiche nell'allegato 1:
• lo scopo della formazione «Competenza per applicazioni con dosi elevate e di tipo interventistico» nella tabella del numero 3 dell'allegato 1 è stralciato;
• la formazione 1.1 «Applicazioni con dosi elevate e di tipo interventistico per acquisire la perizia» è stralciata dalla tabella 1A;
• nella tabella 1B sono definite due formazioni per acquisire la perizia: 1.1 applicazioni diagnostiche abituali e 1.4 applicazioni di tipo interventistico con il supporto della radioscopia. Riguardo alle queste formazioni sono eliminati qualche lezioni di formazione previsti finora. Il totale di ore raccomandate è ridotto da 40 a 32 lezioni.
Il titolo professionale di odontopratico non esiste più ed è stato sostituito dal titolo di medicodentista abilitato a livello cantonale. L'esercizio di questa professione a titolo indipendente è limitato al Cantone di Appenzello Esterno. Riguardo alla radioprotezione, in futuro i medicidentisti abilitati a livello cantonale saranno trattati alla stessa stregua dei medici-dentisti titolari di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto e devono assolvere la medesima formazione in radioprotezione prevista per acquisire la perizia. La formazione 5 «Odontotecnico» nelle tabelle 1A e 1B è dunque eliminata.
Come condizione minima per iniziare una formazione volta ad acquisire la perizia per tecniche radiografiche del torace e delle estremità per l'altro personale medico, nella tabella del numero 3 dell'allegato 1, è richiesta una formazione professionale conclusa nel campo della medicina, come ad esempio quella per infermieri o laboratoristi medici. Questo disciplinamento non considera sufficientemente le conoscenze e capacità acquisite al di fuori di una formazione professionale conclusa e si dimostra nella pratica inadeguato. Pertanto, la condizione minima va completata con la formulazione «formazione equivalente».
Finora, come condizione minima per iniziare una formazione volta ad acquisire le competenze necessarie per tecniche radiografiche abituali estese da parte di assistenti di studi medici era tra l'altro richiesto 1 anno di attività professionale pratica in radiologia. Lo stralcio della relativa disposizione permette di integrare la corrispondente formazione nella formazione professionale di assistenti di studi medici.
Finora le formazioni destinate ad assistenti di studi medici volte ad acquisire le competenze necessarie per le abituali tecniche estese di messa a punto 7.1.1 cranio e 7.1.2 scheletro assiale erano offerte in corsi combinati. Si è tenuto conto di tale aspetto, definendo nella tabella 1C un corso combinato (7.1) in cui sono integrati entrambi i corsi. Le condizioni finora richieste relative al numero di radiografie da attestare si sono rivelate troppo restrittive e potevano