Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/23: Revisione parziale dell' ordinanza sulla radioprotezione, dell' ordinanza sulla formazione in radioprotezione e dell' ordinanza sulla dosimetria · 6 pagine

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2.1.3 Articolo 9 Condizioni

L'ordinanza disciplina, in particolare negli allegati, le condizioni per il riconoscimento di un corso di formazione e non di una formazione individuale. Nell'articolo 9 è stato quindi stralciato il riferimento alle persone per evitare dubbi d'interpretazione.

2.1.4 Articolo 11 Certificato

Capoverso 1: affinché una persona possa essere identificata con precisione, il certificato deve includere le indicazioni supplementari elencate nella lettera d.

Capoverso 3: nell'attuale capoverso 3 figurava ancora un rinvio alla vecchia legge del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale. Questo rinvio è aggiornato e fa dunque riferimento all'attuale legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale.

2.1.5 Articolo 12 Casi particolari

Nell'ambito della revisione in corso, l'articolo 15 ORaP va completato con un capoverso supplementare. Occorre quindi un riferimento esplicito all'articolo 15 capoverso 1.

La verifica della qualità di una formazione ai sensi del capoverso 2 va resa più flessibile nel quadro del Piano di rinuncia a determinati compiti. La verifica periodica è sostituita da una verifica a seconda della necessità. Si rinuncia alla redazione di rapporti destinati ai Cantoni, all'UFFT o alla CRS. Questo compito comporterebbe un onere eccessivo e non potrebbe essere assolto con le risorse disponibili. Di regola, la verifica della qualità di una formazione è effettuata in seno a organismi comuni, cosicché il flusso d'informazioni tra le istituzioni competenti è garantito.