Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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TAF compete anche la composizione di altre controversie riguardanti il campo di applicazione della LMSI.
Le controversie in merito all’obbligo d’informazione possono sorgere tra autorità federali o cantonali, organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche o servizi esterni all’Amministrazione federale decentralizzata (cfr. art. 8 OLOGA, ad es. MPC).
2.9 Articolo 13c Obbligo d’informazione dei trasportatori commerciali
Il nuovo obbligo d’informazione è analogo a quello di cui all’articolo 13a, ma non si rivolge ad autorità o organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche, bensì a trasportatori commerciali che forniscono prestazioni in tale settore. Proprio come l’obbligo d’informazione secondo l’articolo 13a, anche quello dei trasportatori commerciali sussiste in relazione a determinate minacce (terrorismo, spionaggio politico o militare, commercio illecito di armi o materiale radioattivo e trasferimento illegale di tecnologia).
La disposizione si applica a ditte quali le imprese di taxi, le compagnie aeree, le società ferroviarie, i trasportatori su strada, ecc.
I trasportatori sono tenuti a fornire i dati rilevati ai fini della propria attività. L’articolo 13c non li obbliga quindi a raccogliere dati supplementari. Dal momento che la comunicazione di informazioni già raccolte non cagiona oneri supplementari di rilievo, non è prevista alcuna indennità da parte degli organi di sicurezza; le informazioni vanno comunicate a titolo gratuito.
L’espressione «in casi specifici» evidenzia che l’obbligo d’informazione sussiste soltanto quando l’Ufficio federale o un organo di sicurezza operante dietro suo mandato si rivolge al trasportatore in un dato caso specifico richiedendo un’informazione.
Interesse pubblico e proporzionalità
Secondo l’articolo 14 capoverso 2 lettera b LMSI, gli organi di sicurezza possono richiedere informazioni per l’adempimento dei propri compiti. Spesso le persone interpellate (fisiche o giuridiche) si rifiutano di fornire informazioni, appellandosi alla legislazione in materia di protezione dei dati. Affinché ciò non accada nel settore dei trasporti commerciali, che riveste grande importanza per gli organi di sicurezza, i trasportatori vengono obbligati a fornire le informazioni richieste. Tale obbligo d’informazione costituisce un ingerenza sia nella sfera professionale del trasportatore sia nella sfera privata della persona posta sotto osservazione. Occorre pertanto appurare che, alla luce dell’interesse pubblico minacciato, l’ingerenza sia proporzionata. Da notare che le informazioni dei trasportatori commerciali possono essere determinanti nel valutare una potenziale minaccia. Non di rado sono proprio gli spostamenti di determinate merci o persone oppure le informazioni sulla frequenza di tali spostamenti a permettere di verificare l’esattezza di certe segnalazioni. È indubbio che l’accesso a questo tipo di informazioni costituisce uno strumento adeguato quanto necessario per prevenire con successo le minacce.
Sebbene la proporzionalità sia difficile da valutare sul piano puramente astratto, occorre tener conto degli aspetti seguenti: il trasportatore non è tenuto a ricercare attivamente le informazioni, ma deve soltanto comunicare quelle che già gli sono note. L’obbligo d’informazione non costituisce pertanto a priori un’ingerenza sproporzionata nella sua sfera professionale. Inoltre, il trasportatore non può far valere un segreto