Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine

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Capoverso 2

Per motivi di legalità, gli organi di sicurezza non possono decidere autonomamente sull’obbligo d’informazione cui è sottoposta un’organizzazione. Il Consiglio federale deve quindi definire in un’ordinanza l’elenco esaustivo delle organizzazioni soggette a tale obbligo.

Capoverso 3

I servizi di cui ai capoversi 1 e 2 sono altresì autorizzati a informare, di propria iniziativa, le autorità federali e cantonali incaricate della protezione dello Stato in merito a fatti che ritengono legati ad attività di terrorismo, di spionaggio politico o militare, al commercio illecito di armi o materiale radioattivo oppure al trasferimento illegale di tecnologia. Si intende evitare che ai servizi menzionati nei capoversi 1 e 2 venga mossa l’accusa di violare il segreto d’ufficio. Tanto per fare un esempio, in futuro il MROS potrebbe spontaneamente fornire informazioni agli organi di sicurezza (cfr. quanto esposto supra in merito al cpv. 1). Tuttavia, non sussiste alcun obbligo di comunicazione sistematico.

Interesse pubblico e proporzionalità

Il nuovo articolo 13a sancisce nella legge il contenuto dell’attuale articolo 13 capoverso 3, che conferisce al Consiglio federale la facoltà di estendere, per un periodo limitato, l’obbligo d’informazione anche ad autorità diverse da quelle indicate all’articolo 13 capoverso 1. Il Consiglio federale si avvalse di tale facoltà emanando l’ordinanza del 7 novembre 2001 concernente l’estensione degli obblighi di informazione e del diritto di comunicazione di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna («ordinanza»). L’ordinanza, prorogata due volte, è valida fino al 31 dicembre 2008 (cfr. RU 2005 5423).

Dall’entrata in vigore dell’ordinanza, la minaccia terroristica è rimasta pressoché invariata. Non è mutata nemmeno la valutazione della situazione: certo, la Svizzera non è un obiettivo diretto e primario del terrorismo, ma il rischio generale di atti terroristici resta elevato in tutto il mondo, coinvolgendo anche la Svizzera – alla stregua di altri Paesi. Il bacino del Mediterraneo e l’Europa continentale non fungono più soltanto da rifugio e base d’appoggio di cellule dormienti. Tutto considerato, si può presumere che, alla prima occasione, le organizzazioni terroristiche saranno disposte a sferrare attacchi tesi a ledere gli interessi occidentali. Il conflitto si prospetta di lunga durata; al momento attuale non è possibile prevedere quando la minaccia rientrerà.

Nel dicembre del 2002, il Consiglio federale incaricò il DFGP di valutare l’efficacia dell’ordinanza e di stilare un rapporto alla sua attenzione. L’inchiesta svolta a tale proposito tra i corpi di polizia cantonali e quelli delle Città di Zurigo e di Berna non poneva l’accento tanto sul numero di comunicazioni di per sé (quantità), quanto piuttosto sulla loro valenza in termini di contenuto (qualità).

In un primo tempo, si pensò di procedere alla valutazione contrassegnando, nel sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS), le comunicazioni fornite in seguito all’ampliamento delle competenze. Tale proposito si rivelò tuttavia (troppo) oneroso, per cui si ritenne opportuno rinunciarvi. Inoltre risultò che contrassegnare le comunicazioni non era sufficiente a rilevare gli effetti dell’ordinanza nei Cantoni, in particolare laddove l’ampliamento delle competenze rendeva meno dispendioso verificare le informazioni comunicate nei Cantoni, senza comunicazione specifica al SAP.