Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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È inoltre stato appurato che l’ordinanza era ben nota agli organi di polizia, ma non altrettanto alle persone autorizzate o tenute a fornire informazioni. In occasione dell’ultima proroga, si è tenuto conto di tale circostanza diramando circolari ad ampio raggio.
Nel complesso, il numero di comunicazioni è aumentato di poco, mentre il loro contenuto è nettamente migliorato. Taluni giudicano l’esistenza stessa di tale diritto, o di tale obbligo, più importante della sua utilità pratica. Gli organi esecutivi cantonali si sono nondimeno detti fermamente contrari all’abrogazione della disposizione. La mera esistenza dell’ordinanza è considerata fondamentale. I suoi effetti concreti sono però difficili da comprovare nel dettaglio, dal momento che soltanto un numero molto esiguo di comunicazioni è riconducibile esclusivamente all’ampliamento delle competenze. In compenso, i costi derivanti dall’ordinanza risultano alquanto contenuti.
Tutto sommato, l’ordinanza si è dimostrata di importanza non trascurabile sul piano politico interno ed esterno (interno: metro per la volontà del Consiglio federale di combattere il terrorismo; esterno: segnale per la disponibilità della Svizzera ad assumere il proprio ruolo internazionale nella lotta al terrorismo). Altrimenti detto, vi è un interesse pubblico preponderante a mantenere l’ordinanza, o meglio, a trasporla nel diritto «ordinario».
Sebbene il numero delle comunicazioni pervenute sia esiguo, la loro elevata qualità suffraga la proporzionalità della disposizione proposta.
2.8 Articolo 13b Controversie in merito all’obbligo d’informazione
L’articolo 13b si applica quando l’Ufficio federale o un organo di sicurezza cantonale operante dietro suo mandato richiede un’informazione sulla base dell’articolo 13 o 13a, ma il servizio interpellato non è disposto a fornire l’informazione desiderata.
Capoverso 1
Le divergenze d’opinione tra unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale (cfr. art. 7 OLOGA; RS 172.010.1) sono risolte dall’autorità di vigilanza comune, ossia dal capo del Dipartimento che presenta l’istanza oppure dal Consiglio federale (cfr. art. 9 cpv. 3 PA; RS 172.021). Se, ad esempio, sorge una controversia in merito a un’informazione che fedpol richiede all’UFM, la decisione spetta al capo del DFGP.
Capoverso 2
In tutti gli altri casi, l’Ufficio federale può adire il Tribunale amministrativo federale (TAF) chiedendo una decisione definitiva (cfr. art. 83 lett. a LTAF4). L’Ufficio federale può procedere in questo modo anche quando l’informazione negata è stata richiesta da un organo di sicurezza cantonale. Dal momento che quest’ultimo opera su mandato della Confederazione, appare logico che la facoltà di rivolgersi al TAF sia riservata all’Ufficio federale e non all’organo di sicurezza.
La procedura dinanzi al TAF sostituisce la procedura dinanzi al Tribunale penale federale secondo l’attuale articolo 13 capoverso 4; in base al nuovo articolo 29a, al
4 FF 2005 3689. La legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2007.