Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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3). Inoltre, l’impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni non è ammesso se la minaccia non appare considerevole e sufficientemente plausibile o se poggia su fatti non abbastanza precisi o attuali.
2.12 Articolo 14a Esplorazione radio
Da decenni gli organi di sicurezza della Confederazione esplorano le emissioni radio di servizi segreti stranieri che potrebbero essere connesse a mene di spionaggio contro la Svizzera. Tali emissioni continuano a situarsi in prevalenza nella gamma delle onde corte e non sono particolarmente protette contro l’intercettazione da parte di terzi (cfr. in merito il rapporto del 2000 sulla protezione dello Stato, pag. 149 seg.). Al momento in cui fu emanata la LMSI, tale attività era pertanto considerata una misura di ricerca nell’ambito dell’osservazione dei fatti in luoghi pubblici e liberamente accessibili (art. 14 cpv. 2 lett. f LMSI).
Negli ultimi anni, il DDPS ha portato avanti il progetto ONYX e potenziato le capacità di esplorazione delle comunicazioni internazionali trasmesse via satellite. Il sistema capta e valuta le emissioni dei satelliti trasmesse alla terra, dove in genere vengono anche captate e ritrasmesse dai fornitori commerciali di servizi di telecomunicazione. Dall’aprile del 2001, anche il SAP utilizza il sistema ONYX nell’ambito di una fase operativa di prova. La base giuridica è stata creata introducendo l’articolo 9a OMSI, che nell’ambito della presente revisione verrà integrato nella LMSI. Così si esaudisce inoltre una richiesta avanzata dalla Delegazione delle Commissioni della gestione, che chiede una base legale esplicita per l’impiego di ONYX. Viene inoltre modificata la legge militare affinché anche i servizi d’informazione del DDPS possano servirsi di ONYX (cfr. cifra II n. 3 AP-LMSI, art. 99 cpv. 1 e 1bise art. 99a LM).
Il nuovo articolo 14a LMSI corrisponde in larga misura alle attuali disposizioni dell’OMSI. In aggiunta contempla la possibilità di sorvegliare obiettivi nazionali, opzione ammessa alle condizioni e secondo la procedura prevista dai nuovi articoli 18d segg. Sarebbe un controsenso non poter considerare alla stregua di un obiettivo (temporaneo) dell’esplorazione le persone i cui collegamenti di telecomunicazione nazionali possono essere sorvegliati.
Capoverso 1
Questo capoverso fornisce la base all’attività esplorativa di fedpol, permettendogli di rilevare obiettivi esteri e di valutare le informazioni; definisce altresì il concetto di esplorazione radio, precisando che racchiude tutti i tipi di emissioni elettromagnetiche provenienti dall’estero. Alla luce del rapido sviluppo della tecnologia delle telecomunicazioni, limitare il raggio d’azione a determinate applicazioni tecniche, quali le onde corte oppure ONYX, non conviene né in termini materiali né sul piano giuridico.
Capoverso 2
Il primo periodo si riferisce alla ricerca di informazioni tecniche, quali frequenze, potenza e orari di trasmissione, relative a emissioni provenienti dalla Svizzera. Riguarda quindi dati che non soggiacciono al segreto delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 Cost. e della legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10). Se tuttavia l’esplorazione radio è usata per intercettare comunicazioni soggette al segreto delle telecomunicazioni (ad es. chiamate sul cellulare), il secondo periodo mette in chiaro che questo genere di esplorazione costituisce una misura specifica di ricerca di informazioni, alla stregua della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, per cui si applicano le disposi-