Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine

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zioni del capitolo 3a (cfr. art. 18a segg., in particolare l’art. 18k). Pertanto, le disposizioni più severe si applicano anche ai casi in cui la sorveglianza è compiuta senza l’appoggio tecnico dei fornitori di servizi di telecomunicazione.

Capoverso 3

La disposizione sancisce la prassi attuale della cooperazione tecnica tra i servizi federali, autorizzando il Consiglio federale a cooperare con altre unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni ai fini dell’esplorazione radio. Fedpol gestisce in proprio soltanto pochi impianti d’intercettazione di onde corte e in sostanza funge da mandante autonomo della sezione Divisione della guerra elettronica del DDPS. Ai sensi della presente disposizione, resta comunque esclusa l’integrazione in una rete di ascolto straniera (ad es. ECHELON).

Capoverso 4

Questo capoverso garantisce che l’esplorazione radio permanente venga in ogni caso controllata secondo quanto disposto agli articoli 99 segg. della legge militare (cfr. cifra II n. 3 AP-LMSI, in particolare art. 99a LM). Per evitare discrepanze rispetto all’esplorazione radio a favore dei servizi d’informazione del DDPS, molto più importante in termini di quantità, l’esplorazione di obiettivi collocati all’estero continuerà ad essere controllata dalla stessa autorità di vigilanza (finora «Istanza di controllo indipendente», ICI; nel presente progetto «autorità di vigilanza indipendente»). Nel caso di eventuali obiettivi nazionali va tuttavia seguita la procedura di cui agli articoli 18d e 18e (cfr. quanto esposto qui di seguito), purché la misura o l’esplorazione radio riguardi telecomunicazioni soggette a segreto.

Interesse pubblico e proporzionalità

L’esplorazione radio è uno strumento per raccogliere informazioni provenienti da fonti in genere accessibili al pubblico. Il suo impiego non costituisce pertanto né una grave ingerenza nella sfera privata né segnatamente una grave violazione del segreto delle telecomunicazioni. Talune forme di radiocomunicazione sorvegliate con l’esplorazione radio sono tuttavia soggette al segreto delle telecomunicazioni. In tal caso, l’esplorazione radio può ledere gravemente la sfera privata, e si applicano le disposizioni sulla ricerca specifica di informazioni, segnatamente l’articolo 18k (Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni). Per altre considerazioni in merito si veda quanto illustrato all’articolo 18k.

2.13 Articolo 14b Informatori

Per poter adempire i propri compiti, i servizi d’informazione necessitano della cooperazione di persone che hanno accesso a informazioni rilevanti. In conformità al principio della legalità sancito nella Costituzione federale, tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.). Pur ammettendo implicitamente l’impiego di informatori, l’attuale LMSI non contiene tuttavia disposizioni specifiche in merito al loro intervento, ai loro diritti o doveri o alle prestazioni da parte dello Stato (cfr. in part. art. 14 cpv. 2 lett. b e d; richiesta di informazioni e ricezione di comunicazioni). Tale situazione giuridica frammentaria va chiarita.

Capoverso 1

La disposizione autorizza esplicitamente l’Ufficio federale a servirsi di informatori e ne definisce la funzione. La collaborazione con i servizi d’informazione avviene su base volontaria e non dà origine a un contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 319 del