Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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Capoverso 1
Questo capoverso istituisce un obbligo d’informazione in presenza di determinate minacce (cfr. lettere a–c) che, considerato il loro potenziale, possono pregiudicare i valori fondamentali della Svizzera, minando le istituzioni parlamentari, giudiziarie o governative e mettendo a repentaglio l’esistenza o il corretto funzionamento del nostro Paese. Se i cittadini vengono ostacolati o intimiditi nell’esercizio dei loro diritti popolari, aumenta il senso di insicurezza e lo Stato rischia l’erosione del suo sistema democratico. Pericoli di questo tipo derivano dal terrorismo, dallo spionaggio politico o militare, dal commercio illecito di armi o materiale radioattivo e dal trasferimento illegale di tecnologia.
In linea di massima, la disposizione sottopone a obbligo d’informazione tutte le autorità e le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni. È ad esempio un’unità amministrativa della Confederazione anche l’Ufficio centrale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Le unità amministrative dei Cantoni comprendono anche quelle dei Comuni; il concetto di «Cantone» si riferisce anche ad esse. Secondo l’articolo 2 capoverso 4 della legge federale sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010), si tratta di organizzazioni di diritto pubblico o privato al di fuori dell’Amministrazione federale cui sono stati attribuiti compiti amministrativi. Come nel diritto in vigore, il concetto di «organizzazione» va inteso in senso lato e comprende gli enti pubblici. Motivi pratici impediscono di elencare nella legge tutte le organizzazioni in questione; senza contare che un tale elenco risulterebbe alquanto limitativo perché non permetterebbe di reagire tempestivamente al rapido mutare delle circostanze. Si rinuncia pertanto a elencare nel testo di legge le organizzazioni soggette all’obbligo d’informazione, delegandone la designazione al Consiglio federale (cfr. cpv. 2).
L’espressione «in casi specifici» evidenzia che le autorità vincolate dall’obbligo d’informazione devono sì comunicare costantemente le informazioni, ma soltanto quelle riguardanti determinati casi specifici e soltanto dietro speciale richiesta dell’Ufficio federale o di organi di sicurezza cantonali da esso incaricati.
Le informazioni raccolte presso le autorità e le organizzazioni sono indirizzate all’Ufficio federale, che ne è il destinatario. Le autorità cui i Cantoni hanno affidato mansioni in materia di sicurezza possono operare su mandato della Confederazione e richiedere le informazioni direttamente alle autorità e alle organizzazioni vincolate dall’obbligo d’informazione, per poi metterle a disposizione dell’Ufficio federale. Tale modo di procedere è conforme alla legge (cfr. art. 7 cpv. 1, art. 13 cpv. 1, art. 14 cpv. 1). Eventuali divergenze d’opinione in merito all’obbligo d’informazione sono considerate controversie che contrappongono l’autorità o l’organizzazione che rifiuta di comunicare l’informazione e l’Ufficio federale, e non già l’autorità cantonale che, su mandato dell’Ufficio federale, ha richiesto l’informazione contestata.
In occasione delle missioni all’estero, va garantita in particolar modo la sicurezza degli specialisti appartenenti al Pool svizzero di esperti per la promozione della pace e dei collaboratori messi a disposizione di organizzazioni per i diritti dell’uomo. Eventuali clausole di riservatezza, codici di condotta particolari o procedure operative permanenti (SOP) vanno inoltre rispettati nel modo dovuto. Fanno stato le circostanze specifiche del caso.