Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo

Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). La possibilità di ricompensare tali persone o di rimborsare loro le spese di volta in volta (cfr. cpv. 2) non giustifica in alcun modo la qualifica di tale rapporto come contratto di lavoro. La costituzione di un contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 319 CO presuppone la presenza di altri elementi costitutivi, quali ad esempio un rapporto di subordinazione formale che porrebbe l’informatore alle dipendenze dell’Ufficio federale sotto il profilo del diritto del personale, dell’organizzazione e dell’orario di lavoro. All’atto pratico, tale presupposto è lungi dall’essere adempito.

Capoverso 2

È previsto il rimborso spese per evitare perdite finanziarie a chi, più o meno regolarmente, fornisce informazioni agli organi incaricati della protezione dello Stato. Tali indennità non costituiscono redditi o salari imponibili ai sensi della legislazione in materia di AVS. Sono considerate spese ai sensi di questo capoverso quelle cagionate all’informatore nello svolgimento della sua attività.

È inoltre possibile ricompensare, se del caso, le informazioni particolarmente utili. Nella prassi corrente, le ricompense si situano già a livelli alquanto modesti (al massimo qualche migliaio di franchi all’anno) e sono ben lungi dal raggiungere il minimo vitale. Per evitare una male intesa corsa al successo, l’incentivo finanziario non deve determinare la decisione di fungere da informatore. Le ricompense vengono concesse a chi sia in grado di fornire informazioni che agevolano in maniera considerevole l’ulteriore ricerca di informazioni o la valutazione della situazione di minaccia.

Capoverso 3

Il rapporto tra i servizi d’informazione e gli informatori poggia sulla reciproca fiducia e sulla confidenzialità. Nelle aree d’intervento rilevanti ai fini della protezione dello Stato, gli informatori potrebbero correre gravi rischi se gli indagati venissero a conoscenza della loro attività per i servizi d’informazione. Ecco perché gli informatori non dovranno né figurare negli incarti del personale dell’Ufficio né essere annunciati alle assicurazioni sociali, nemmeno per indicare l’esonero dall’obbligo d’assicurazione. Per contro, il DFGP e la Delegazione delle Commissioni della gestione vegliano, in qualità di organi di controllo ordinari della LMSI, sulla legalità e l’opportunità del loro impiego. Il capoverso 3 specifica che eventuali indennità non sono soggette ad alcun obbligo d’imposizione o di contribuzione se la protezione della fonte e l’ulteriore ricerca di informazioni lo esigono. Vista l’esiguità degli importi elargiti, tale disposizione non arreca danni concreti né ai diretti interessati né alla comunità.

2.14 Articolo 14c Protezione degli informatori

Tale disposizione è finalizzata a proteggere chi si espone a rischi per raccogliere informazioni utili allo scopo della LMSI. Vi sono due tipologie di informatori: coloro che devono temere rappresaglie perché cooperano con i servizi d’informazione di propria iniziativa e coloro che sono disposti a cooperare purché venga loro garantita un’adeguata protezione. Tale garanzia permetterebbe o agevolerebbe la ricerca delle informazioni necessarie ed eviterebbe il ripetersi di quanto accaduto in passato, ovvero che informatori di grosso calibro disposti a cooperare debbano essere «affidati» a servizi segreti stranieri in grado di assicurarne la protezione perché la Svizzera non ne ha la possibilità.

Chi coopera con i servizi d’informazione di propria iniziativa si espone, in certi casi, a rischi notevoli e deve temere ritorsioni, sia da parte dell’entourage (ad es. informatori