Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine

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professionale degno di particolare protezione, ragion per cui i suoi clienti non possono invocare un rapporto di fiducia particolare insito nel contratto di trasporto.

Se i dati in questione risultano da osservazioni in luoghi liberamente accessibili, l’ingerenza nella sfera privata non può dirsi sproporzionata alla luce dell’interesse pubblico da tutelare. Nel caso specifico occorrerà tuttavia verificare che l’interesse pubblico da proteggere prevalga sull’interesse personale egualmente degno di protezione.

2.10 Articolo 13d Segreto professionale

L'esercizio di talune «professioni può svolgersi normalmente e correttamente solo ispirando nel pubblico, mediante una seria garanzia di discrezione, la indispensabile fiducia nel professionista» (DTF 87 IV 108). Tale condizione è garantita sia dal fatto che le violazioni del segreto professionale sono passibili di pena (ad es. art. 321 CP; RS 311.0; oppure art. 5 LPD), sia dal diritto di rifiutare di comunicare informazioni soggette al segreto professionale, anche se a richiederle sono le autorità. Questo diritto è quindi stato istituito a tutela di un particolare rapporto di fiducia, di cui non occorre tener conto soltanto nei procedimenti giuridici, ma ogniqualvolta un privato sia tenuto a fornire informazioni alle autorità. Di conseguenza, le persone tenute a mantenere il segreto professionale potranno rifiutarsi di fornire l’informazione richiesta dall’Ufficio federale, proprio come nei procedimenti penali condotti dalla Confederazione. L’informazione non può per contro essere negata in presenza di semplici obblighi di segretezza contrattuali, anche se materialmente fondati sull’attività professionale della persona tenuta a mantenere il segreto.

2.11 Articolo 14 capoverso 3

L’articolo 14 LMSI elenca in maniera esaustiva gli strumenti cui gli organi di sicurezza possono attualmente ricorrere per adempire i loro compiti. L’impiego di tali strumenti non arreca grave pregiudizio ai diritti fondamentali, ragion per cui conserveranno la loro importanza e continueranno a essere impiegati dagli organi di sicurezza, mentre la ricerca di informazioni con l’ausilio di strumenti specifici secondo il capitolo 3a entra in linea di conto soltanto in determinate circostanze e a titolo sussidiario.

Capoverso 3

La disposizione riveste grande importanza nella legge in vigore. In linea di massima, vieta agli organi di sicurezza incaricati della prevenzione di adottare misure coercitive processuali o di osservare fatti in ambienti privati. La revisione introduce l’impiego preventivo di misure coercitive – la ricerca di informazioni con l’ausilio di strumenti specifici – a condizioni restrittive. Se finora vigeva un divieto generalizzato, la revisione prevede ora un sistema di deroghe soggette ad autorizzazione. La disposizione del capoverso 3 risulta pertanto caduca ed è abrogata, sebbene i nuovi strumenti specifici non siano misure coercitive ai sensi della procedura penale, ma piuttosto strumenti per raccogliere informazioni segrete.

Gli strumenti specifici per la ricerca di informazioni possono essere impiegati soltanto qualora siano soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 18a segg. All’atto concreto significa soprattutto che l’impiego di strumenti specifici è riservato ai settori per i quali sono previsti, ossia terrorismo, spionaggio politico o militare, commercio illecito di armi o materiale radioattivo e trasferimento illegale di tecnologia. Per contro, non è possibile servirsene per raccogliere informazioni in merito a una minaccia derivante da estremismo violento o spionaggio economico (cfr. quanto esposto ad art. 13 cpv.