Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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verifica la legalità della richiesta e, qualora emetta un parere favorevole, il capo del DFGP prende una decisione definitiva in merito.
Con la consultazione del capo del DDPS prevista dall’articolo 18e capoverso 2 del presente avamprogetto, si garantisce anche che eventuali necessità di tutela del segreto del Servizio informazioni strategico (SIS) siano tempestivamente incluse negli atti e che il TAF oppure il capo del DFGP ne possano tenere conto in occasione della loro decisione.
Il diritto d’essere informati ai sensi degli articoli 8 segg. LPD è retto dall’articolo 18 LMSI.
2.29 Articolo 18j Esecuzione da parte dei Cantoni
Questo articolo stabilisce che la ricerca specifica di informazioni da parte degli organi di sicurezza cantonali su mandato della Confederazione è retta dalle disposizioni della LMSI. Se pertanto gli organi di sicurezza cantonali osservano luoghi non liberamente accessibili o vi installano apparecchi di sorveglianza operando su mandato della Confederazione, si applicano gli articolo 18a segg. del presente avamprogetto e non le disposizioni del diritto cantonale.
2.30 Sezione 2 Strumenti specifici per la ricerca di informazioni
Secondo gli articoli 36 capoverso 1 e 164 capoverso 1 lettera a Cost., le restrizioni gravi dei diritti fondamentali devono essere previste dalla legge medesima. Tuttavia, non basta elencare i vari strumenti che potrebbero limitare i diritti fondamentali. Occorre piuttosto esporre nel dettaglio la portata delle limitazioni, specificare i punti su cui vertono e disciplinare nei particolari le azioni ammesse. Tali normative sono tanto più essenziali, quanto la loro applicazione varia a seconda dell’impiego di tali strumenti in un procedimento penale o nell’ambito di una ricerca di informazioni da parte dei servizi segreti. Tanto per fare un esempio: nel corso di un’istruttoria, si accede a un sistema informatico in presenza del sospettato o di una persona che lo sostituisce, a meno che sussistano circostanze ben definite sancite nella legge. Nella sfera d’attività dei servizi d’informazione, per contro, va offerta la possibilità di svolgere la medesima operazione all’insaputa degli interessati.
2.31 Articolo 18k Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffi-
co delle telecomunicazioni
La sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni ai fini del procedimento penale è disciplinata nella LSCPT. La sorveglianza preventiva da definire in questa sede non si inserisce tuttavia nell’ambito del procedimento penale, ma mira a riconoscere minacce concrete derivanti da terrorismo, spionaggio politico o militare, commercio illecito di armi o materiale radioattivo oppure trasferimento illegale di tecnologia. Per tale motivo è necessario un disciplinamento speciale nella LMSI.
Comunque, la LMSI istituisce regole speciali soltanto laddove occorrono varianti o precisazioni rispetto alla LSCPT. Nelle questioni tecniche e organizzative, la LMSI rimanda quindi alla LSCPT, poiché il legislatore non si prefigge di definire altre procedure e altri requisiti tecnici per la sorveglianza preventiva, ma intende piuttosto far capo alle strutture collaudate.