Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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penale (PP; RS 312.0). Si tratta di apparecchi per la ripresa di suoni e immagini, che possono essere impiegati anche nella sfera privata, purché siano adempite le condizioni necessarie. Rientra in questo ambito anche l’osservazione e la registrazione tecnica di fatti privati in luoghi liberamente accessibili, come ad esempio una conversazione privata in un ristorante.
Interesse pubblico e proporzionalità
L’osservazione in un luogo non liberamente accessibile o con l’ausilio di apparecchi tecnici di sorveglianza costituisce una grave ingerenza nella sfera privata. Come accennato in precedenza, secondo l’articolo 36 Cost. un tale intervento dev’essere giustificato da un interesse pubblico e proporzionato allo scopo perseguito. Riguardo alla giustificazione di tale strumento specifico alla luce dell’interesse pubblico, rimandiamo a quanto illustrato agli articoli 13a e 18k. Per quanto attiene alla proporzionalità, si impongono le seguenti considerazioni: se vi sono fatti sufficienti ad accertare che il presunto autore della minaccia si serva di un determinato luogo per le sue attività, allora l’osservazione è lo strumento adatto per ottenere informazioni che permettono di meglio giudicare e prevenire la minaccia. Gli organi di sicurezza non sono tuttavia autorizzati a osservare l’intera sfera privata di una persona soltanto perché hanno motivo di sospettare che essa possa minacciare la sicurezza interna. L’osservazione deve mirare a un obiettivo specifico ben definito che costituisca un elemento chiave degli atti del presunto autore della minaccia. La misura è considerata adeguata a condizione che venga reso verosimile il nesso tra gli atti considerati minacciosi e l’utilizzo di un luogo. Quanto alla necessità, appare evidente che, a prescindere dall’eventuale intervento di un informatore, la sola ricerca generale di informazioni secondo l’articolo 14 capoverso 2 LMSI non permette di venire a sapere quanto accade nei luoghi privati. Tali situazioni però non consentono sempre di trovare o impiegare informatori. Come spiegato in precedenza, soltanto gli organi competenti possono giudicare se la misura è proporzionata stricto sensu, ossia se, nel caso specifico, l’interesse pubblico prevale su quello individuale. La decisione se, nel caso specifico, sussiste un legittimo interesse pubblico compete al TAF.
L’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza non costituisce tanto una misura di sorveglianza autonoma, quanto piuttosto uno strumento ausiliario per osservare fatti che avvengono nella sfera privata. Nell’osservazione con l’ausilio di apparecchi tecnici, questi si sostituiscono semplicemente all’agente osservatore che è presente fisicamente in un luogo privato. Ne consegue che, per i medesimi motivi per i quali l’osservazione di fatti in un luogo privato può essere considerata proporzionata, l’osservazione effettuata con l’ausilio di apparecchi tecnici può essere ritenuta a priori uno strumento conforme al principio della proporzionalità. L’esistenza di un interesse pubblico preponderante va decisa alla luce delle circostanze concrete.
2.33 Articolo 18m Accesso segreto a un sistema per l’elaborazione di dati
Le moderne infrastrutture EEP rivestono un’importanza crescente nella vita di tutti i giorni. Internet in particolare è assurto a importante strumento per lo scambio di informazioni. Dal momento che le autorità preposte alla sicurezza stanno già conducendo intense ricerche di informazioni nella rete pubblica, i gruppi in questione (ad es. organizzazioni terroriste) stanno relegando la diffusione di contenuti delicati in settori riservati protetti da password. L’intrusione in tali sistemi è fattibile sul piano tecnico, ma penalmente perseguibile (art. 143bisCP; Accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati).