Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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Capoverso 2
Il direttore dell’Ufficio federale è tenuto a presentare al TAF l’istanza ordinaria entro 24 ore; l’urgenza va motivata in sede separata. La procedura segue poi il suo corso abituale. Il TAF deve decidere entro 72 ore come nella procedura «ordinaria».
Capoverso 3
L’istanza dell’Ufficio federale per autorizzare ex post l’impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni presuppone un parere favorevole del TAF. L’istanza dev’essere presentata senza indugio, ossia rapidamente.
Capoverso 4
Se l’impiego di strumenti specifici disposto d’urgenza non ottiene il parere favorevole del TAF o l’autorizzazione ex post del capo del DFGP o del Consiglio federale, l’Ufficio federale deve distruggere senza indugio i dati tratti da tale ricerca e raccolti fino ad allora (cfr. la disposizione analoga inserita all’art. 7 cpv. 4 LSCPT).
2.26 Articolo 18g Sospensione dell’intervento
L’Ufficio federale interrompe senza indugio la ricerca di informazioni se questa non è più necessaria (lett. a), risulta infruttuosa (lett. b), non viene prorogata (lett. c) o, nella procedura d’urgenza, non è considerata legale dal TAF o non viene autorizzata dal capo del DFGP o dal Consiglio federale (lett. d-e). Se una misura la cui esecuzione è in corso non ottiene l’autorizzazione necessaria, le informazioni ricavate non possono essere utilizzate. Se le informazioni ottenute con tale misura sono già state trasmesse ad altri organi o autorità, l’Ufficio federale deve chiederne la distruzione. Tali disposizioni riflettono i principi generali in materia di protezione dei dati personali.
2.27 Articolo 18h Trattamento dei dati personali raccolti impiegando strumenti specifici
L’articolo disciplina il trattamento dei dati personali raccolti impiegando strumenti specifici per la ricerca di informazioni.
Capoverso 1
La disposizione disciplina le condizioni generali per la conservazione dei dati elencati all’articolo 15 LMSI. I dati raccolti vanno distrutti entro trenta giorni dalla fine dell’intervento, purché non abbiano alcuna relazione con la minaccia che ha dato adito all’impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni.
Capoverso 2
Questo capoverso stabilisce che il trattamento dei dati personali raccolti impiegando strumenti specifici per la ricerca d’informazioni è retta dall’articolo 3 capoversi 1-3 e dagli articoli 15, 16 e 17 LMSI.
2.28 Articolo 18i Obbligo di comunicazione
Questa disposizione è un elemento cardine dell’avamprogetto e si rivela determinante ai fini della verifica ex post (cfr. quanto esposto ad art. 18d in initio). Se, una volta terminato l’intervento, l’Ufficio federale non mette la persona al corrente del fatto che sono state raccolte informazioni sul suo conto impiegando strumenti specifici, essa di norma non ha alcuna possibilità di difendersi a fatto avvenuto, a meno che non ne sia venuta a conoscenza per altri canali. La comunicazione permette pertanto all’interessato di interporre ricorso (cfr. art. 29a).