Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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Capoverso 1
Questo capoverso specifica lo scopo perseguito sorvegliando la corrispondenza postale e il traffico delle telecomunicazioni: si parla di «mezzi di comunicazione» in genere. Come nella legge sulle telecomunicazioni e nella LSCPT, si rinuncia ad indicare strumenti tecnici specifici, per garantire il necessario margine di manovra in questo settore, in cui il progresso tecnico procede a velocità particolarmente sostenuta. Occorrono inoltre indizi concreti per fondare il sospetto che il presunto autore della minaccia si serva di tali strumenti per scambiare informazioni o commettere atti direttamente connessi alla concreta minaccia alla sicurezza interna o esterna. Per giustificare la sorveglianza in un determinato momento, tali indizi devono essere sufficientemente specifici e attuali.
Capoverso 2
La disposizione sulla sorveglianza di un posto pubblico di telecomunicazione corrisponde alla norma speciale di cui all’articolo 4 capoverso 2 LSCPT. All’atto pratico, si tratta di casi in cui, ad esempio osservando una persona sospetta o intercettandone le telefonate, si è potuto appurare che essa utilizza, regolarmente o soltanto in determinate occasioni, una certa cabina telefonica pubblica.
Capoverso 3
Se una persona sospetta cambia in rapida successione i collegamenti di telecomunicazione, ad esempio utilizzando carte prepagate, la disposizione rischia quasi sempre di giungere in ritardo. In questi casi può essere ordinata la sorveglianza di tutti i collegamenti identificati di cui si serve la persona o l’organizzazione. Anche questa disposizione si rifà alla LSCPT (art. 4 cpv. 4).
Capoverso 4
Non si intende creare strutture parallele alla LSCPT per la sorveglianza preventiva della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Per tale motivo, le varie forme di sorveglianza, la loro attuazione tecnica e le indennità sono rette per analogia dalla LSCPT e dalle disposizioni esecutive.
Interesse pubblico e proporzionalità
La sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni lede in modo grave la sfera privata. Secondo l’articolo 36 Cost., le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico e proporzionate allo scopo perseguito. A tutela dell’interesse pubblico, la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, come pure tutti gli altri strumenti specifici, possono essere impiegati unicamente nei tre ambiti da cui può scaturire una minaccia che rischia di minare i fondamenti della nostra società (cfr. quanto esposto all’art. 13a cpv. 1). È quindi indubbio che l’interesse pubblico giustifichi la misura. Per giudicare la proporzionalità, occorre valutare se la misura è adeguata e necessaria e se è, stricto sensu, ragionevolmente proporzionata allo scopo perseguito. Se vi sono indizi a sufficienza per sospettare che il presunto autore della minaccia si serva di mezzi di telecomunicazione per le sue attività, allora questa forma di sorveglianza è lo strumento adatto per ottenere informazioni che permettono di meglio giudicare e prevenire la minaccia.
Gli organi di sicurezza non sono tuttavia autorizzati a effettuare sorveglianze a titolo puramente «esplorativo», vale a dire muovendosi a caso, soltanto perché hanno motivo di sospettare che una persona possa minacciare la sicurezza interna. Occorrono