Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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in ogni caso indizi concreti che corroborino il sospetto che la persona in questione si serve di determinati mezzi di telecomunicazione per le sue attività. La sorveglianza è considerata adeguata se può essere reso verosimile che le attività pericolose vengono compiute con l’ausilio dei mezzi di telecomunicazione.
Quanto alla necessità di adottare tale misura, appare evidente che soltanto la sorveglianza delle telecomunicazioni permette di individuare i contatti di una persona sospettata di costituire una minaccia o di scoprire il contenuto di messaggi scambiati con i mezzi di telecomunicazione. È pressoché impossibile procurarsi tali informazioni necessarie ricorrendo alla sola ricerca generale secondo l’articolo 14 capoverso 2.
Non è possibile stabilire su un piano generico e astratto se la misura è proporzionata stricto sensu, ossia se l’interesse pubblico prevale al punto da giustificare la lesione dei diritti fondamentali dell’individuo. Gli organi competenti possono ponderare l’interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali del singolo, giungendo a una decisione fondata soltanto se sono a conoscenza delle circostanze specifiche. È importante che gli aspetti giuridici non vengano valutati soltanto dagli organi di sicurezza, ma anche da un’autorità giudiziaria indipendente, che è in grado di meglio ponderare le esigenze degli organi di sicurezza e la legittima pretesa di ciascuno di comunicare e intrattenere contatti senza ingerenze statali. Nell’ambito di tale apprezzamento, e conto tenuto delle restrizioni e dei provvedimenti previsti dall’avamprogetto, la sorveglianza preventiva della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni costituisce uno strumento proporzionato alla tutela dell’interesse pubblico, che può essere impiegato in conformità con le richieste della Costituzione e della CEDU.
2.32 Articolo 18l Osservazione in un luogo non liberamente accessibi-
le, anche ricorrendo ad apparecchi tecnici di sorve-
glianza
In base alle disposizioni attuali della LMSI, gli organi di sicurezza possono osservare fatti in luoghi pubblici e liberamente accessibili, anche ricorrendo a registrazioni di immagini e suoni (art. 14 cpv. 2 lett. f LMSI). La nuova disposizione permette l’osservazione e la registrazione in luoghi non liberamente accessibili (ad es. locali adibiti a uso commerciale, sale di riunione, appartamenti, camere d’albergo; cfr. cpv. 1). A tal fine è anche previsto l’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza (cfr. cpv. 2). La legge in vigore vieta l’impiego di tali mezzi per intercettare o registrare conversazioni non pubbliche (cfr. art. 179bise 179terCP). È altresì vietato osservare o registrare, con un apparecchio da presa, un fatto rientrante nella sfera personale riservata di una persona (art. 179quaterCP), se essa lo tiene intenzionalmente segreto benché avvenga in un luogo liberamente accessibile. Non sono per contro tutelati fatti privati di natura generale che avvengono in pubblico.
Capoverso 1
La disposizione fissa i particolari e le condizioni dell’osservazione. Devono sussistere fatti concreti e attuali che facciano presumere che la persona in questione si serva di un determinato luogo per scambiare informazioni o commettere atti direttamente connessi alla concreta minaccia alla sicurezza interna o esterna.
Capoverso 2
L’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza corrisponde, per contenuto e portata, alla disposizione dell’articolo 66 capoverso 2 della legge federale sulla procedura