Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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L’obbligo di informare gli interessati è di natura costituzionale e deriva implicitamente dalla garanzia di rispettare la sfera privata e la corrispondenza epistolare. Tale garanzia si fonda sugli articoli 8 CEDU e 13 Cost. In un procedimento penale, il diritto di essere informati e quello di essere sentiti (art. 29 Cost.) si sovrappongono. Nell’ambito di un’operazione preventiva dalla quale non scaturisce alcun procedimento penale, può tuttavia accadere che la legge su cui si basa l’operazione non contempli alcun obbligo di comunicazione. Era il caso della legge del Cantone di Basilea Città, oggetto della citata decisione del novembre 1983. La legge recitava seccamente che la procedura è segreta nei confronti dell’interessato (DTF 109 Ia 273). I giudici federali replicarono che la Costituzione vietava di rinunciare in modo generalizzato e indistinto alla comunicazione ex post. A loro parere, gli interessati devono di regola venire a conoscenza delle misure di sorveglianza effettuate – che si tratti di sorveglianza preventiva o repressiva, di imputati e sospettati o di terzi. In linea di massima, si può quindi partire dal presupposto che le misure di sorveglianza vadano comunicate agli interessati (DTF 109 Ia 273).
Capoverso 1
In osservanza di tale giurisprudenza, il presente avamprogetto sancisce l’obbligo di comunicazione. Al termine di un’operazione, l’Ufficio di federale è tenuto, in linea di massima, a mettere al corrente gli interessati della ricerca specifica di informazioni (per il concetto di «operazione», cfr. art. 14 OMSI).
Capoverso 2
Nella citata decisione Klass (§§ 57 – 59; cfr. quanto esposto all’art. 18d), la Corte europea dei diritti dell’uomo constatò che la comunicazione ex post poteva senz’altro mettere in questione lo scopo a lungo termine di una sorveglianza. Riconobbe inoltre che sussisteva il rischio di rivelare i metodi di lavoro dei servizi segreti, i settori sorvegliati ed eventualmente addirittura l’identità degli inquirenti. Furono pertanto giudicate lecite le deroghe all’obbligo di comunicazione previste dalla legge tedesca.
Nella sua decisione del 1983, il Tribunale federale accolse tali considerazioni (DTF 109 Ia 273), ammettendo pressappoco lo stesso tipo di deroghe e sottolineando che andavano comunque concesse con moderazione. Riserva a parte, nella prassi, l’obbligo di comunicazione è relativizzato dalle esigenze inerenti alle indagini di polizia. Le deroghe elencate alle lettere a-d del capoverso 2 riflettono ampiamente l’articolo 10 capoverso 3 LSCPT e l’articolo 22 capoverso 2 LFIM.
Le lettere a-d riportano l’elenco esaustivo dei motivi che giustificano di rimandare la comunicazione o di rinunciarvi.
Del resto, la decisione di procrastinare la comunicazione o di rinunciarvi non è di competenza dell’Ufficio federale. Dal momento che viene leso un diritto costituzionale, la procedura deve garantire che l’interesse individuale del singolo a opporsi alle ingerenze nella propria sfera privata possa essere limitato soltanto a condizione che un interesse pubblico preponderante renda palesemente necessario rinviare la comunicazione o rinunciarvi. Tale ponderazione dei vari interessi è particolarmente delicata in quanto la procedura di comunicazione prevede anche la possibilità di far accertare in giudizio la legalità dell’impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni. È pertanto opportuno prevedere regole severe: se del caso, l’Ufficio federale presenta istanza motivata chiedendo una deroga all’obbligo di comunicazione. Il TAF