Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine

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tratta di fissare una data entro la quale l’intervento debba essere portato a termine. Non è quindi la ricerca specifica di informazioni a essere limitata nel tempo, ma la validità dell’autorizzazione; e

• gli oneri cui è vincolata l’esecuzione (rendiconti periodici).

Capoverso 5

Il termine autorizzato dal capo del DFGP o dal Consiglio federale può essere prorogato due volte di tre mesi in caso di parere favorevole del TAF. Ciò significa che uno strumento specifico può essere impiegato per dodici mesi al massimo (6 + 3 + 3). Per impieghi più prolungati, l’Ufficio federale o il Dipartimento deve presentare una nuova istanza.

Capoverso 6

Il capoverso 6 descrive il rapporto con le competenze costituzionali del Consiglio federale ed è di natura dichiarativa. La procedura prevista dalla LMSI non sostituisce le competenze costituzionali del Consiglio federale. La procedura secondo la LMSI ha piuttosto funzione integrativa, in quanto istituisce le basi legali per il caso ordinario. In casi eccezionali, il Consiglio federale potrà continuare a procedere in particolare a norma dell’articolo 184 capoverso 3 Cost., a condizione che siano adempite le condizioni per sventare un’imminente minaccia alla sicurezza interna o esterna. A titolo puramente teorico, è pertanto ipotizzabile la situazione seguente: sebbene l’Ufficio federale rinunci a presentare istanza o il TAF emetta un parere sfavorevole perché non vi sono le premesse legali per disporre strumenti specifici per la ricerca di informazioni, è ammesso e doveroso che il Consiglio federale adotti misure costituzionali a motivo di una minaccia di altro tipo non contemplata dalla LMSI ossia in ragione della particolare gravità del caso. Se, insomma, le particolari circostanze rendessero necessario un atto di governo, compete al Consiglio federale assumere la responsabilità politica in particolare secondo quanto disposto all’articolo 184 capoverso 3 Cost. e ordinare l’impiego di uno strumento specifico.

2.25 Articolo 18f Procedura d’urgenza

L’articolo 18f definisce, a titolo di deroga, il caso in cui vi sia un pericolo imminente. Se la decisione tardiva del TAF, del capo del DFGP o del Consiglio federale compromette o rende impossibile riuscire nella ricerca specifica di informazioni, dev’essere possibile agire senza indugio. È quanto succede ad esempio quando un obiettivo di spicco entra di sorpresa in Svizzera e va subito posto sotto controllo (ad es. anche sorvegliandone le telecomunicazioni).

Capoverso 1

In casi urgenti, l’impiego di strumenti specifici è disposto direttamente dal direttore dell’Ufficio federale; l’esecuzione è immediata. Le condizioni materiali per l’impiego di uno strumento specifico (art. 18b cpv. 1 lett. a-d) devono essere adempite anche nei casi urgenti. Incombe al direttore dell’Ufficio federale assicurare che le condizioni siano effettivamente adempite. Il Dipartimento è informato in contemporanea.