Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine

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La disposizione definisce tale strumento di ricerca specifica di informazioni e ne descrive l’impiego. In conformità alle disposizioni pertinenti del Codice penale (cfr. art. 143 e 143bisCP), il campo d’applicazione si estende a dati registrati elettronicamente o secondo un modo simile e specialmente protetti contro l’accesso di terzi. Al contrario della perquisizione effettuata nell’ambito di un’istruzione penale, questo tipo di accesso è ammesso anche all’insaputa del presunto autore della minaccia. Anche in questo caso devono sussistere fatti chiari e attuali che fanno presumere che la persona in questione si serva del sistema informatico per le proprie attività. L’accesso ha tuttavia carattere passivo, vale a dire che non consente di interferire nel sistema al punto da renderlo inoperativo, di comprometterne le funzioni o di distruggere dati. Sono ad esempio ipotizzabili la ricerca di indirizzi di contatto nel portatile del presunto autore della minaccia o la decodifica di un messaggio elettronico cifrato.

Interesse pubblico e proporzionalità

L’introduzione in un sistema per l’elaborazione di dati costituisce una grave ingerenza nella sfera privata. Come accennato in precedenza, secondo l’articolo 36 Cost. un tale intervento dev’essere giustificato da un interesse pubblico e proporzionato allo scopo perseguito. Riguardo alla giustificazione di tale strumento specifico alla luce dell’interesse pubblico, rimandiamo a quanto illustrato agli articoli 13a e 18l. In fatto di proporzionalità vale quanto segue: se appare alquanto verosimile che il presunto autore della minaccia utilizzi un sistema o una rete di dati per memorizzare, ad uso proprio o di terzi, dati che minacciano concretamente la sicurezza interna ed esterna, l’accesso al sistema costituisce uno strumento adeguato e indispensabile per procurare le informazioni necessarie a valutare la minaccia. Per accedere a tali dati non vi è altro modo che introdursi nel sistema informatico. La disposizione si applica soltanto ai sistemi informatici, non ai locali o ai veicoli, che non potranno essere perquisiti, ma soltanto sottoposti ad altre ricerche di informazioni, quali l’osservazione fisica o l’uso di apparecchi tecnici di sorveglianza. La revisione propone una gamma ristretta di strumenti, al fine di preservare la proporzionalità già a livello di legge. Come spiegato in precedenza, soltanto gli organi competenti possono giudicare se la misura è proporzionata stricto sensu, ossia se, nel caso specifico, l’interesse pubblico prevale su quello individuale. La decisione se, nel caso specifico, sussiste un legittimo interesse pubblico compete al TAF.

2.34 Capitolo 3b Divieto di determinate attività

Il divieto di determinate attività costituisce una nuova misura. La legge in vigore si limita a disciplinare il trattamento dei dati personali da parte degli organi di sicurezza e a proporre norme basate sull’assistenza amministrativa. Non contiene alcuna disposizione atta a influenzare il comportamento delle persone. La revisione della LMSI, sottoposta al Parlamento il 24 marzo 2006 (propaganda violenta, violenza nel corso di manifestazioni sportive), fa un primo passo in questa direzione. Prevede misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive, e in particolare disposizioni atte a indurre i privati a mutare il proprio comportamento: aree interdette, divieto limitato di lasciare la Svizzera, obbligo di presentarsi alla polizia e fermo preventivo di polizia. La presente revisione costituisce un ulteriore passo in questa direzione. Si intende rafforzare la prevenzione dei pericoli creando la possibilità di reagire senza indugio alla condotta seguita da privati.