Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine

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L’ultimo periodo del capoverso 3 stabilisce che il TAF deve comunicare al Dipartimento tutti i pareri sfavorevoli. La disposizione mira a offrire ai vertici del Dipartimento una panoramica delle istanze proposte dall’Ufficio federale (e non solo dei pareri favorevoli).

Capoverso 4

Questo capoverso attribuisce al TAF il margine di manovra dovuto per l’organizzazione interna e si limita a statuire che la continuità della giurisprudenza va garantita designando un’apposita corte cui sono attribuite regolarmente questioni inerenti alla protezione dello Stato. La disposizione specifica inoltre le necessarie esigenze di segretezza, che giustificano in particolare l’istituzione di una segreteria propria.

Sebbene non esista una base legale specifica, alla luce degli interessi e dei beni giuridici in gioco, si presuppone inoltre che i casi vengano trattati esclusivamente dai giudici competenti (senza la collaborazione di segretari giuridici, cancellieri, ecc.).

2.24 Articolo 18e Decisione in merito all’impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni

Capoverso 1

La disposizione stabilisce che l’Ufficio federale può sottoporre al Dipartimento o, se del caso, al Consiglio federale l’istanza di approvazione degli strumenti specifici per la ricerca di informazioni soltanto se il TAF ha, in precedenza, espresso un parere favorevole.

Capoversi 2 e 3

Se il TAF ha emesso un parere giuridico favorevole in merito all’impiego di strumenti specifici, in seguito è effettuato un esame secondo criteri politici. L’incarto è trasmesso, insieme al parere positivo del TAF, al capo del DFGP. Questi è tenuto a consultare il capo del DDPS, per garantire che non intercorrano sovrapposizioni nelle attività del servizio di informazione. Se vi è accordo sull’impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni, il capo del DFGP decide definitivamente. In caso di disaccordo decide il Consiglio federale. Anche in caso di parere positivo del TAF, il capo del DFGP o il Consiglio federale possono comunque rinunciare, in tutto o parzialmente, ad adottare le misure richieste.

Il capo del DFGP o il Consiglio federale è vincolato dagli oneri previsti nel parere favorevole del TAF (cfr. art. 18d cpv. 3).

Capoverso 4

Se il capo del DFGP o il Consiglio federale ritengono opportuno l’impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni, ne specificano le modalità (lett. a-e), e in particolare

• l’obiettivo perseguito;

• il bersaglio (ossia il presunto autore della minaccia);

• gli strumenti ammessi secondo l’articolo 18a capoverso 2;

• la durata dell’impiego. La legge prevede una prima scadenza dopo sei mesi al massimo (cfr. cpv. 4). Determinate operazioni, ad esempio l’accesso a un sistema informatico, non richiedono prolungati lassi di tempo, ma possono talvolta essere effettuati nell’ambito di un unico intervento. In questi casi l’avamprogetto prevede che venga fissata una scadenza. Nella fattispecie si