Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine

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Il BVT si compone di una sezione direttiva e di tre divisioni; la prima è responsabile del personale, della formazione, del preventivo e degli affari economici. Inoltre tratta tutti gli affari giuridici fondamentali in materia di difesa dello Stato.

L’unità organizzativa più vasta è la seconda divisione (ricerca d’informazioni, analisi e indagine), composta da cinque sezioni (estremismo, terrorismo e estremismo straniero, controspionaggio, proliferazione e commercio d’armi, analisi strategica e sostegno operativo). Il BVT coordina, sul piano nazionale, l’attività di difesa dello Stato dei nove uffici regionali per la tutela costituzionale e la lotta al terrorismo (LVT).

La terza divisione infine dispone e coordina le misure di protezione delle persone e degli oggetti sul piano nazionale, valuta costantemente le misure di sicurezza elaborate alla luce di eventuali situazioni di minaccia, ed effettua esami della sicurezza.

Per adempiere i propri compiti in materia, ogni regione è dotata di un LVT integrato nella relativa direzione della sicurezza. Al BVT competono la disposizione, il coordinamento e l’attuazione, mediante i LVT, delle misure a tutela delle persone e degli oggetti, come pure la protezione dei rappresentanti di Stati esteri, di organizzazioni internazionali e di altri soggetti di diritto internazionale.

I servizi di sicurezza possono accedere ai dati raccolti dalle autorità di repressione, che trasmettono loro le proprie informazioni. Gli interessati hanno il diritto di essere informati e di ottenere la rettificazione o la cancellazione dei propri dati personali; possono inoltre ricorrere dinanzi alla commissione per la protezione dei dati. Qualora gli interessi di difesa dello Stato lo esigano, il diritto di essere informati viene eccezionalmente a cadere.

Le autorità di sicurezza che indagano più a fondo sulle minacce devono, senza indugio, comunicare al ministro degli interni le misure adottate; questi inviterà l’incaricato per i rimedi giuridici ad esprimersi in merito purché egli abbia chiesto di essere sentito.

Se l’incaricato per i rimedi giuridici riscontra che l’utilizzo dei dati personali lede i diritti di persone ignare di tale uso, egli è autorizzato a informarle o, se ciò non fosse possibile, a ricorrere dinanzi alla commissione per la protezione dei dati.

L’incaricato per i rimedi giuridici stila un rapporto annuale relativo alle indagini approfondite sulle minacce (osservazione di raggruppamenti)22 all’indirizzo del ministro degli interni; il sottocomitato permanente del consiglio nazionale può chiedere visione di tale rapporto.

A determinate condizioni, i servizi di sicurezza sono autorizzati a richiedere informazioni ai fornitori di prestazioni di telecomunicazione. Tuttavia, la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è permessa soltanto alle autorità di repressione. Sono altresì ammesse l’inchiesta mascherata e la registrazione di suoni sotto copertura23. La registrazione di suoni in assenza dell’agente infiltrato non è ammessa. All’incaricato per i rimedi giuridici compete la vigilanza concomitante sull’inchiesta mascherata e l’impiego sotto copertura di apparecchi di registrazione di immagini e di suoni. Egli va messo al corrente di tali inchieste e dei motivi essenziali che vi hanno dato adito, nella misura in cui l’identità degli interessati sia nota. I servizi di sicurezza possono inoltre mettere al sicuro, sequestrare e confiscare oggetti24, osservare locali privati25 e accedervi26, come pure ordinare ed effettuare

22 § 21 cpv. 3 SPG

23 § 54 SPG

24 § 42 SPG

25 § 54 cpv. 2 SPG

26 § 39 SPG