Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine
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guardano, purché essa si riferisca a fatti concreti e faccia valere un interesse particolare per l’informazione13. I dati memorizzati vanno rettificati se risultano errati. Dopo cinque anni al più tardi, il BfV deve verificare se, nel caso specifico, i dati vanno rettificati o cancellati. Trascorsi 15 anni dall’ultima memorizzazione, le informazioni vanno cancellate, a meno che i vertici delle autorità non decidano altrimenti14.
Qui di seguito verrà illustrata esclusivamente la normativa federale.
Nell’adempimento dei propri compiti, il BfV è autorizzato a servirsi tra l’altro di dati di telecomunicazione e di servizi a distanza15. L’istanza motivata va presentata per scritto dal presidente del BfV o dal suo rappresentante. La decisione in merito compete al ministero federale incaricato dal cancelliere. Tale ministero informa, a scadenza mensile, la commissione G 10 sulle istanze approvate e la loro esecuzione. In caso di pericolo nel ritardo, il ministero può disporre l’esecuzione della decisione prima che venga informata la commissione16. Il ministero competente informa, a intervalli di sei mesi al massimo, il PKGr sulle ricerche di informazioni effettuate. Il BfV è inoltre autorizzato a servirsi di informatori, a procedere a osservazioni e registrazioni di suoni e immagini (Grosser Lauschangriff) e a utilizzare documenti fittizi e targhe false17. Tali misure vanno indicate in una norma di servizio, da approvare dal ministero degli interni, che ne mette al corrente il PKGr. Se si raccolgono informazioni presso i diretti interessati, occorre indicare lo scopo del rilevamento.
Il BfV è inoltre autorizzato, a determinate condizioni, a richiedere informazioni alle banche18. Nelle indagini relative ai canali di comunicazione di gruppi terroristici, il BfV può inoltre chiedere ai fornitori di servizi postali di rivelare taluni dati, quali nomi, indirizzi e indicazioni sulle caselle postali, e di comunicare i dati relativi ai collegamenti, quali identificazioni, numeri di chiamata e dati di posizione19. Il BfV può infine servirsi di dispositivi d’intercettazione IMSI per individuare i numeri degli apparecchi e delle carte di telefonia mobile20. Vigono le stesse condizioni applicabili alle intercettazioni telefoniche.
I servizi di sicurezza tedeschi non hanno, per contro, alcuna competenza in materia di polizia, in particolare non sono autorizzati a effettuare perquisizioni e sequestri.
2. Austria
L’Austria ha un assetto istituzionale federalista. Il suo ordinamento giuridico distingue in linea di massima tra repressione e prevenzione. L’Ufficio federale per la tutela costituzionale e la lotta al terrorismo (BVT) funge da servizio d’informazione civile21. I compiti del BVT sono in sostanza la difesa dello Stato e delle sue istituzioni costituzionali e comprendono in particolare la lotta al terrorismo internazionale, a manifestazioni estremiste, allo spionaggio, al traffico d’armi internazionale, al commercio con materiale nucleare e al crimine organizzato in tali settori. Il BVT è integrato nella direzione generale per la sicurezza pubblica del ministero degli interni.
13 § 15 BVerfSchG
14 § 12 BVerfSchG
15 § 8 cpv. 8 BVerfSchG.
16 § 8 cpv. 9 BVerfSchG
17 § 8 cpv. 2 BVerfSchG
18 § 8 cpv. 5 BVerfSchG
19 § 8 cpv. 6 BVerfSchG e § 8 cpv. 8 BVerfschG
20 § 9 cpv. 4 BVerfSchG
21 Legge del 31 ottobre 1992 sull’organizzazione della sicurezza e l’attività della polizia di sicurezza (Sicherheitspolizeigesetz; SPG)